L'avv. Gianluca Piccinni, fondatore dello Studio Legale Piccinni & Partners, espone le principali novità che derivano dalla riforma del Codice degli Appalti.
A suo avviso da cosa è nata l’esigenza di riformare la normativa e qual è, fra tutte, la novità che secondo lei impatterà maggiormente nel settore appalti?
La riforma del Codice dei Contratti pubblici si è resa necessaria per semplificare e dare organicità alla frammentaria normativa sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016, D.l. 76/2020 ss., norme del PNRR), trattandosi di un requisito “abilitante” per l’attuazione del PNRR.
Elemento portante del nuovo codice, ancora in fase di approvazione, è la digitalizzazione delle procedure di gara, tra cui va segnalata l’introduzione del cosiddetto fascicolo virtuale dell’operatore economico.
A mio avviso, due sono le novità più importanti:
i) la riduzione da tre a due degli attuali livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnicaeconomica e progetto esecutivo);
ii) la reintroduzione, per i lavori, dell’appalto integrato che concentra in un unico operatore economico l’attività di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economico approvato, con esclusione degli appalti di manutenzione ordinaria: il Consiglio dei Ministri, in sede di prima analisi, sembra aver esteso l’utilizzo di tale tipologia a tutti i lavori, e non più ai soli “lavori complessi”, come previsto dalla bozza iniziale.
L’intento del legislatore è quello di accelerare i tempi di realizzazione dell’opera, a fortiori in caso di finanziamento con le risorse del PNRR, eliminando le contestazioni sulla “cantierabilità” del progetto e la necessità di approvare varianti che incidono sui tempi e costi di realizzazione dell’opera.
Quali sono, in sintesi, le ulteriori modifiche introdotte dal Codice?
Innanzitutto, va salutata con favore l’eliminazione della distinzione tra Rti verticali e orizzontali, rimanendo il solo obbligo di indicare le quote di esecuzione.
Vengono pertanto meno i numerosi motivi di contenzioso giudiziario che durante il precedente Codice riguardavano proprio il riparto interno di attività del raggruppamento.
Merita inoltre di essere segnalata la nuova formulazione dei motivi di esclusione (art. 94 ss), con la distinzione tra cause di esclusione automatiche, non automatiche e l’espressa disciplina dell’illecito professionale.
Sono state eliminate le cause di esclusione relative al “soggetto cessato” dalla carica e al socio di maggioranza, mentre è stata introdotta una nuova fattispecie di esclusione relativa agli “amministratori di fatto” della società. Altra rilevante novità riguarda i raggruppamenti di imprese e i consorzi, con l’introduzione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di un componente, della possibilità, purchè tempestivamente comunicata, della sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, in aggiunta alla modifica per riduzione della compagine, già riconosciuta dalla più recente giurisprudenza (Cons.Ad. Plen.n. 2/2022).
Il nuovo principio è quindi quello della modificabilità soggettiva, rimessa sempre alla valutazione discrezionale della Commissione, ferma restando l’immodificabilità oggettiva dell’offerta. Anche la disciplina del soccorso istruttorio è stata interessata da una rilevante modifica: è consentita la sanatoria di un errore materiale dell’offerta anche dopo la sua presentazione entro il giorno fissato per l’apertura della relativa busta.
Quanto agli affidamenti diretti, sembra che il Consiglio dei Ministri abbia deciso di innalzare la soglia dei lavori da 150.000 a 500.000 euro, mentre per quelli di somma urgenza la soglia è di euro 200.000. Per i servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la soglia è quella di euro 140.000.
Venendo all’esame delle novità relative alla fase di esecuzione si evidenzia la generale ammissibilità delle varianti (“modifiche del contratto”) qualora non comportino aumenti di spesa e trovino copertura nelle somme a disposizione del quadro economico.
Infine, a differenza del passato, è prevista la revisione dei prezzi obbligatoria per aumenti dei costi superiori al 5% dell’importo complessivo dell’opera, con riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.
Che tipo di consulenza offre la sua realtà in tema di appalti?
Lo studio ha comprovata e pluriennale esperienza nel settore degli appalti pubblici e nella materia del diritto amministrativo. Inoltre fornisce assistenza completa ad enti pubblici, a società partecipate, e imprese private, in tutte le fasi dell’appalto (sia in sede di partecipazione alla gara che in sede esecutiva, con particolare riguardo alle riserve, accordo bonario, transazione, eccetera), nei contenziosi dinanzi al Giudice Amministrativo (Tar e Consiglio di Stato), nei procedimenti arbitrali e nei giudizi civili per vicende attinenti alla fase post contrattuale, avvalendosi anche di un team di Ingegneri e Architetti di comprovata esperienza nel settore.
In particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività dei professionisti dello studio consiste nel redigere pareri, formulare istanze e segnalazioni all’Anac, fornire assistenza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ai Dirigenti degli enti pubblici nonché nel far parte di Collegi Tecnici Consultivi sia per la parte pubblica che a favore dell’impresa privata.
Con riferimento a quest’ultima attività, segnaliamo un’altra importante novità del Codice: l’estensione dell’obbligo di costituzione del Collegio Tecnico Consultivo anche per gli appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di un milione di euro (art. 215), mentre per i lavori è stato confermato l’obbligo, introdotto dall’art. 6 D.L. 76/2020, per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Fonte: https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2023/02/LEGAL-80-81_GEN-FEB_2023.pdf