Il Tar Lazio ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto proposto da un concorrente secondo classificato affermando il principio che: “le valutazioni in ordine alla congruità delle offerte tecniche dell’Amministrazione pubblica sono espressione di discrezionalità della stessa e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2016, n.1756). Ed ancora: “Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, sez. I, 7 maggio 2018, n.769).
Conclude il Tar: “Tanto premesso si osserva come, nel caso di specie, la tesi di parte ricorrente risulti nella sostanza volta a rifiutare aprioristicamente la valutazione compiuta dalla commissione di gara, proponendo al riguardo una ricostruzione del tutto alternativa dei criteri e dei parametri di giudizio cui la stessa avrebbe dovuto piuttosto attenersi (si tratta, in più di un passaggio, di una vera e propria “rivisitazione dei punteggi)”.
Tar Lazio, n. 5246/2019