Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi in difesa di un Comune e con riferimento all'annullamento del’aggiudicazione definitiva relativa all’appalto per la “redazione ai fini della successiva approvazione del P.U.C.G. di cui all’art. 28 comma 2 lett. a) della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 <<Norme sul governo del territorio>> per come disciplinato dagli articoli 29 e seguenti della legge stessa. Predisposizione del D.P.I. (Documento Preliminare di Indirizzo), progettazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione d’Incidenza (VINCA)”. 

Leggasi testualmente nella sentenza: "Con il ricorso introduttivo le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara al RTI controinteressato che, avendo ottenuto il loro medesimo punteggio (punti 79) per l’offerta tecnica, aveva vinto la gara grazie ad un’offerta economica molto ribassata, (pari a 125.969,55) che aveva ottenuto il massimo punteggio (20 punti), contro i loro 19,31 punti (assegnati per un’offerta economica, in realtà, di poco superiore, pari ad € 130.438,06).
L’offerta del RTI controinteressato era stata sì sottoposta al giudizio di anomalia da parte dell’Amministrazione, ma, a seguito di giustificazioni “generiche e non esaustive”, era stata erroneamente, a loro dire, ritenuta congrua, nonostante il fatto che all’interno di essa “la quota destinata alle attività di carattere geologico …(fosse) pari al solo 5% del totale … e cioè, a fronte di un importo totale dell’offerta di euro 125.969,55, a meri euro 6.298,47”.
Tale importo sarebbe stato, sempre secondo le ricorrenti, “oltremodo esiguo e riduttivo” ed avrebbe dovuto essere riconosciuto dal Comune come “del tutto inadeguato ed insufficiente ad assicurare e remunerare la puntuale e completa esecuzione delle numerose e complesse prestazioni di natura geologica previste nell’ambito della elaborazione, progettazione e redazione del piano urbanistico”, quali risultanti dalle “Linee di indirizzo per la redazione del D.P.I., Documento Preliminare di Indirizzo relativo alla formazione del nuovo P.U.C.G. di Marino, emendate e approvate dalla Giunta Comunale con la… deliberazione n. 3/2020 e poste a base della gara”.
Il territorio del Comune presentava, infatti, rilevanti criticità geologiche e rischi conclamati (gravi fenomeni di dissesto, disordine idraulico, sismicità locale, zone a forte rilascio di gas dal sottosuolo, “aree critiche degli acquiferi Colli Albani e aree di protezione e rispetto delle risorse idriche”…) ed avrebbe richiesto l’elaborazione di complessi studi geologici ed attività di approfondimento che non avrebbero potuto essere svolti con le ridotte somme previste dal controinteressato, anche in considerazione della necessità, per la società che all’interno del RTI avrebbe dovuto effettuarli, di sostenere anche gli oneri di trasferta del suo personale in altra Regione.
Alla luce di tali circostanze, secondo la ricostruzione proposta dalle ricorrenti, l’offerta del RTI controinteressato avrebbe dovuto essere giudicata incongrua ed inaffidabile ed essere, perciò, esclusa dalla gara.
Con i motivi aggiunti, le ricorrenti, a seguito, come detto, del deposito in giudizio da parte del Comune dell’offerta tecnica del controinteressato, hanno proposto ulteriori censure in rapporto alla pretesa mancanza nella suddetta offerta tecnica della “relazione archeologica” costituente “parte integrante del P.U.C.G.” in base all’art. 37 della l. Reg.Lazio n. 38/1999.
Il RTI controinteressato, secondo le ricorrenti, non solo non avrebbe contemplato nella sua offerta la redazione di alcuna relazione archeologica, ma non avrebbe neppure previsto al suo interno il concorso della professionalità di un archeologo iscritto negli appositi elenchi di cui al decreto MIBACT del 20.05.2019, con conseguente insufficienza ed incongruità, anche da questo punto di vista, della sua offerta economica.
L’RTI ricorrente, al contrario, aveva inserito nella sua offerta “la proposta della necessaria relazione archeologica… accompagnata dalla previsione di una apposita carta del patrimonio culturale e ambientale in scala 1:10.000” e dalla presenza, nel suo gruppo di lavoro, di “una archeologa di elevata riconosciuta professionalità”.
Non essendosi avveduto delle suddette carenze e non avendone tratto le conseguenze in sede di attribuzione del punteggio di gara, il Comune di Marino sarebbe, dunque, incorso, a dire delle ricorrenti, in un grave difetto di istruttoria, nonché in un grave travisamento dei fatti, assegnando addirittura alle offerte tecniche dei due RTI partecipanti, pur così diverse, il medesimo punteggio, con un operato “manifestamente illogico, irragionevole, ingiusto ed arbitrario”.
Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.
In relazione alla pretesa insufficienza degli importi calcolati per l’attività di carattere geologico, occorre, da un lato precisare, come evidenziato anche dalla difesa del Comune di Marino, che con l’abolizione delle tariffe professionali e con l’introduzione dell’obbligo di redigere un contratto scritto dettagliato, il geologo è tenuto a calcolare i costi della prestazione sulla base di parametri liberamente concordati con il cliente, potendo le tabelle ministeriali essere solo il parametro iniziale del calcolo dei compensi da porre a base d’asta, dall’altro lato, che la verifica di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo non sulla ricerca di eventuali inesattezze di una singola voce, ma sull’attendibilità dell’offerta nel suo insieme e sull’idoneità di essa a fondare un serio affidamento dell’Amministrazione sulla corretta esecuzione dell’appalto (cfr. Ad.Pl. 29.11.2012 n. 36).
Da qui l’impossibilità di considerare tout court incongrua un’offerta relativa ad un’attività complessa come l’elaborazione del PUCG e degli atti connessi solo in base all’importo, sia pure contenuto, di un unico elemento.
A giustificazione della sua offerta economica il RTI controinteressato ha, inoltre, addotto una serie di circostanze che contribuiscono a dare ragione della congruità del ribasso proposto, come a) la scelta aziendale di ridurre il margine di profitto per rafforzare la competitività della propria offerta dopo il vulnus alla segretezza delle strategie imprenditoriali cagionato dall’avvenuta revoca in autotutela (per errori nelle Linee di indirizzo) della prima aggiudicazione, b) la frequenza di ribassi assai consistenti nel settore delle gare per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria (dimostrata anche dalla modesta differenza – pari a soli € 4.468,51- tra la sua offerta economica e quella del ricorrente nella procedura d qua), c) la partnership tra la omissis (che avrebbe messo a disposizione il professionista geologo) e la Mate Soc Coop in plurime commesse, d) la modifica dei componenti del RTI, rispetto alla compagine che aveva partecipato alla prima edizione della gara, con l’aggiunta al raggruppamento stesso dell’Arch. Francesco Nigro, specializzato anche nello studio dei rapporti tra pianificazione urbanistica ed eventi sismici e, dunque, in grado di fornire un valido contributo all’approfondimento delle criticità del territorio al riguardo e, soprattutto, e) il fatto che il territorio comunale “- proprio perché particolarmente <<fragile>> - negli anni recenti …(fosse) stato (già) oggetto di ripetuti ed approfonditi studi, indagini e monitoraggi svolti da Enti specializzati e qualificati quali l’INGV, l’ARPA, la ASL RM6, la Protezione Civile, le Autorità di Bacino, l’ISPRA e lo stesso Comune, con conseguente esistenza di una base conoscitiva di partenza da utilizzare per le elaborazioni specifiche del PUCG.
A ciò dovevano aggiungersi il supporto alle elaborazioni cartografiche, l’organizzazione e le risorse specializzate messi a disposizione di tutto il RTI dalla capogruppo ..., forte dell’esperienza maturata nella predisposizione “negli ultimi anni … (di) centinaia di piani/varianti regolarmente adottati ed approvati, alcuni relativi a zone ad elevatissimo rischio sismico…”
Tali elementi, per la maggior parte esposti dal controinteressato RTI nelle sue giustificazioni e ulteriormente argomentati nel corso del presente giudizio, in risposta ai rilievi delle ricorrenti, appaiono, in verità, idonei a supportare la motivazione della congruità sotto il profilo della sufficienza delle somme stanziate per le attività geologiche, con conseguente infondatezza delle censure al riguardo.
Come, del resto, ribadito più volte dalla giurisprudenza prevalente, sia del Consiglio di Stato che dei Tribunali Amministrativi, “in materia di anomalia sussiste un analitico e puntuale obbligo di motivazione solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta, essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche (Consiglio di Stato, Sez. III , 14.10.2020, n. 6209).
Deve, inoltre, sempre ricordarsi che “il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. V , 2.10.2020 , n. 5777) e che, come già sottolineato, “nelle gare d'appalto l'anomalia di un'offerta è il risultato di un giudizio di carattere globale e sintetico sull'attendibilità dell'offerta nel suo complesso, in relazione all'incidenza di tutte le singole voci eventualmente giudicate inattendibili, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà ed attendibilità dell'offerta complessiva, tenuto anche conto dell'entità della voce stessa nell'economia dell'offerta, non essendo ipotizzabile che possa farsi discendere un giudizio di anomalia da una singola voce” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11.03.2016 , n. 3133).
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso introduttivo, formulato “al buio” dal ricorrente, prima dell’accesso agli atti di gara, in relazione alla illegittimità del “riconoscimento all’offerta tecnica presentata dalla ...del medesimo punteggio (punti 79) attribuito a quella di Telos”, per “eccesso di potere …segnatamente nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento nonché dell’arbitrarietà, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e dell’ingiustizia manifeste”, senza alcuna ulteriore specificazione, in quanto assolutamente generico.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze esposte nei motivi aggiunti in rapporto alla pretesa mancata considerazione da parte del RTI aggiudicatario della necessità di predisporre una specifica relazione archeologica o di ricomprendere nel proprio organigramma la figura dell’archeologo.
Dalla lettura dell’art. 37 della l. Reg. Lazio n. 38/1999 emerge, prima di tutto, come la figura dell’archeologo non sia richiesta specificamente tra i professionisti che devono provvedere all’elaborazione e alla predisposizione dei documenti funzionali al PUCG, a differenza di quella del geologo e dell’agronomo, espressamente contemplate; da qui l’irrilevanza, in relazione alla presente controversia, anche di quanto disposto dal DM 20.05.2019 con riguardo alle modalità di iscrizione di varie figure professionali (fra cui gli archeologi) in appositi elenchi gestiti dal MIBACT.
Quanto alla cd. “relazione archeologica” che dovrebbe accompagnare il PUCG, deve essere, invece, evidenziato che, come precisato dalla difesa del Comune di ..., l’attività archeologica e, in particolare, la decisione circa gli scavi da eseguire e la conseguente individuazione sulle mappe delle zone di valore archeologico, “sono di competenza esclusiva della Soprintendenza e non possono certo essere demandate ai concorrenti privati in sede di gara di appalto”.
Quello che può essere richiesto in sede di PUCG è una ricognizione dei dati disponibili e l’elaborazione di strumenti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico, attività che rientrano, però, a pieno nella pianificazione urbanistica e non richiedono necessariamente l’apporto della figura professionale dell’archeologo.
Al riguardo, il Comune di ... nelle sue difese ha anche esposto di avere avviato una collaborazione scientifica con la Sovrintendenza proprio al fine di redigere una carta archeologica del territorio comunale, utilizzando i dati presenti nelle mappe pubbliche e nei documenti di scavo redatti dai professionisti incaricati dalla Soprintendenza stessa.
In conclusione, anche in relazione ai profili oggetto dei motivi aggiunti, il giudizio dell’Amministrazione risulta congruo e coerente, non apparendo inficiato da alcuna manifesta illogicità né da alcuna palese irragionevolezza o erroneità.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso introduttivo deve essere, come detto, in parte rigettato, con riguardo al primo motivo e nella restante parte dichiarato inammissibile (quanto al secondo motivo) mentre i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese tra l’Amministrazione Comunale e la ricorrente si liquidano secondo il principio della soccombenza, mentre quelle nei confronti del RTI controinteressato possono compensarsi, per giusti motivi, in considerazione del complessivo sviluppo del giudizio e del ruolo svolto dalla aggiudicataria nel procedimento".