Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune, dichiarando il difetto di giurisdizione con riferimento all'impugnativa dell'avviso di accertamento della T.A.R.I.
Leggasi testualmente nella sentenza: "ll Collegio non valuta la richiesta di rinvio della trattazione della causa meritevole di positivo apprezzamento, in quanto la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento espresso in riscontro dell’istanza presentata dalla ricorrente ha determinato il superamento dell’inerzia contestata nel presente giudizio il quale, dunque, può trovare integrale ed immediata definizione mentre nessuna vulnerazione ai diritti di difesa è configurabile, potendo la ricorrente procedere alla proposizione di autonomo ricorso avverso la determinazione sopravvenuta, che dovrà comunque seguire l’ordinario rito di cognizione; - in assenza di qualsivoglia incidenza negativa sull’esercizio del diritto di difesa, neppure astrattamente configurabile, il Collegio valuta, infatti, prioritaria l’esigenza di assicurare una celere definizione del presente giudizio, in conformità ai generali principi processuali, funzionale anche a conferire chiarezza in relazione alla contestazione dell’inezia, utile in primis proprio alle parti nella prospettiva degli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda; - il ricorso si palesa in parte inammissibile e per la restante parte improcedibile, meritando accoglimento le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale; - con il ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, sebbene la società Omissis abbia formalmente incentrato le proprie prospettazioni sull’omessa adozione di una determinazione espressa in relazione all’istanza presentata in data 8 maggio 2020, mira inammissibilmente a sottoporre al vaglio di questo giudice doglianze incentrate sulla legittimità del regolamento comunale TARI – peraltro superato a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento da parte dell’amministrazione – alla base dell’avviso di accertamento impugnato innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale; - a prescindere da ulteriori considerazioni, infatti, non solo la ricorrente ha omesso di impugnare, entro i prescritti termini di decadenza il regolamento in contestazione".