Il Tar ha accolto le nostre tesi a difesa di un appaltatore che aveva ricevuto il diniego alla revisione dei prezzi di un contratto di appalto, soggetto a plurime proroghe, riconoscendo l'adeguamento Istat e gli interessi legali.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Viene impugnata sotto plurimi profili la nota, in epigrafe indicata, con cui viene rigettata l’istanza di revisione dei prezzi relativi ad appalto stipulato in data 6 maggio 2014. Si costituiva in giudizio la ASL Roma per chiedere il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 277 del 14 gennaio 2020 venivano tra l’altro disposti alcuni incombenti istruttori a carico della intimata ASL (più in particolare: compiuta istruttoria in ordine all’istanza di revisione a suo tempo formulata dalla parte ricorrente). In vista della pubblica udienza del 14 luglio 2020 la difesa ASL faceva presente, con nota depositata in data 10 luglio 2020, che l’istruttoria disposta da questa stessa sezione era stata utilmente avviata e che sarebbe stato necessario ottenere, a tal fine, una proroga di 30 giorni onde poterla compiutamente definire. Dalle successive memorie difensive delle parti costituite si apprendeva che l’Azienda, a seguito della suddetta ordinanza di questa sezione, ha poi in effetti proceduto ad adottare due delibere con cui è stato sostanzialmente riconosciuto l’adeguamento Istat. Più in particolare: la prima (n. 340 del 31 luglio 2020) con riguardo al periodo 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2018; la seconda (n. 732 del 30 novembre 2020) per tutto il periodo successivo. Con memoria depositata in data 19 aprile 2021 la difesa di parte ricorrente faceva infine presente che, a tutt’oggi, l’Azienda avrebbe corrisposto la sola sorte capitale e non anche gli interessi legali, come richiesto nel ricorso introduttivo. E tanto a partire dal 1° gennaio 2015 sino ad oggi. Tale circostanza non veniva contestata dalla difesa ASL Roma. All’udienza del 20 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione. Tutto ciò premesso non può che prendersi atto di quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente con memoria depositata in data 19 aprile 2021, affermazioni peraltro non specificamente contestate dalla difesa ASL Roma, e tanto con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. (né, peraltro, dalla documentazione versata in atti è configurabile una situazione finanziaria diversa da quella prospettata dalla difesa di parte ricorrente nella citata memoria). Di conseguenza: a) in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ossia con riferimento alla sorte capitale; v) in parte il ricorso va accolto, ossia con riferimento al pagamento degli interessi legali, a far data dal 1° gennaio 2015 e sino al momento in cui verrà effettuato il saldo effettivo da parte dell’intimata amministrazione. Con conseguente condanna alle spese di lite a carico della ASL Roma, come da dispositivo, atteso peraltro che il pagamento di quanto (almeno in parte) dovuto è stato deliberato soltanto in seguito alla proposizione del gravame nonché in forza di specifico ordine istruttorio di questa sezione. Con rimborso altresì di quanto versato a titolo di contributo unificato.