Il Tar Campania, sede di Napoli, ha accolto in sede cautelare il ricorso proposto in favore di un'impresa avverso l'esclusione da una gara di appalto per violazione non definitive, ai sensi dell'art. 80, comma 4, 2° periodo D.lgs. 50/16
Leggasi testualmente nell'ordinanza: "Ritenuto, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello della società privata (unica concorrente ad aver presentato un’offerta) ad evitare le sanzioni accessorie connesse alla gravata esclusione, con specifico riferimento all’eventuale segnalazione ad Anac per l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016; Considerato, viceversa, che l’accoglimento della domanda cautelare nelle more della trattazione dell’udienza pubblica non appare pregiudizievole per l’amministrazione, tenuto conto dell’avvenuta stipulazione del contratto - peraltro, per un importo non rilevante - e della sua parziale esecuzione; Rilevato che, atteso il contenuto della presente decisione, può disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta): - accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato".