Il Tar Lazio ha accolte le nostre tesi a difesa di un Comune in un appalto avente ad oggetto il servizio di igiene urbana.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "2. Le contestazioni incentrate sulla violazione dell’art. 80, comma 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 risultano smentite per tabulas dalla documentazione in atti. 2.1. Consta, infatti, dalle dichiarazioni rese dalla controinteressata all’atto della partecipazione alla procedura, la esaustiva e rituale indicazione della esistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio, con specificazione della natura del reato oggetto del procedimento penale e del soggetto interessato, con conseguente puntuale assolvimento dell’obbligo dichiarativo imposto dalla sopra indicata disposizione. 2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, inoltre, la stazione appaltante ha espletato gli opportuni approfondimenti, addivenendo alla conclusione della insussistenza dei presupposti idonei a fondare una esclusione della controinteressata dalla procedura, sulla base delle obiettive evidenze prodotte in atti. 2.3. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede il requisito del non avere commesso gravi illeciti professionali, costituisce norma di chiusura del sistema degli appalti in merito ai requisiti generali per l’ammissione alle gare, rientrando nella nozione di “grave illecito professionale” qualsivoglia illecito (civile, penale o amministrativo) in grado di influenzare il processo valutativo e decisionale della stazione appaltante. 2.4. La sopra indicata disposizione, infatti, integra una fattispecie che deroga al principio di tassatività delle cause di esclusione, in ragione della necessità di assicurare alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente, senza le rigidità proprie di tale principio (ad esempio, perché il precedente penale di regola richiede la definitività dell’accertamento, ex art. 80, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016), l’eventuale compromissione del rapporto fiduciario a fronte di situazioni comunque implicanti la potenziale commissione di illeciti influenti sulla capacità dell’operatore economico selezionato di eseguire l’appalto in modo corretto, leale e trasparente. 2.5. Nella fattispecie non solo non sussistono reticenze o falsità dichiarative ma, escluso qualsivoglia automatismo espulsivo correlato dalle previsioni dell’art. 80, comma 5, lett. c) (cfr. A.P. n. 16 del 2020), la concorrente ha fornito indicazioni sufficienti a consentire alla stazione appaltante di acquisire tutte le informazioni del caso, in esito alle quali quest’ultima non ha ritenuto di procedere all’esclusione, con valutazione che non si ritiene inficiata da irragionevolezze ed arbitrarietà alla luce dei documentati elementi acquisiti; ciò anche a prescindere dalla uniformità di apprezzamento che è stata assicurata in relazione al contenuto delle analoghe dichiarazioni rese dalla ricorrente principale dalle quali emerge la sussistenza di vari episodi di contestazioni nella esecuzione di una serie di risalenti affidamenti. 3. Non merita accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata l’omessa verifica della congruità dei costi del personale impiegato nell’appalto dalla società. 3.1. Giova al riguardo in primo luogo precisare che la verifica demandata alla stazione appaltante in forza del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lettera d) del decreto legislativo 50 del 2016 attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 50 del 2016; non dà luogo ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta in quanto il rinvio contenuto dall’art. 95, comma 10, pur stabilendo un collegamento con la disposizione che disciplina le offerte anormalmente basse, è circoscritto al solo controllo previsto dal comma 5, lettera d) dell’art. 97, il che esclude che la verifica possa riguardare complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera. 3.2. Con questa premessa il Collegio evidenzia che, come correttamente rilevato dalle difese delle controparti, la deduzione della ricorrente principale è incentrata su un profilo meramente formale, non supportato dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi, neppure oggetto di contestazione in ricorso, dovendosi anche sottolineare che i dati di rilievo emergono e sono ricostruibili dagli elementi contenuti nella lex specialis e nell’offerta tecnica, nonché desumibili dalle tabelle allegate al Ccnl di categoria. 3.3. La omissis, peraltro, ha anche indicato nella propria offerta tecnica l’assorbimento del personale previsto dall’art.15 del disciplinare, con il mantenimento delle medesime condizioni in favore di tutti i dipendenti, non emergendo, comunque, per le ragioni sopra esposte, profili di criticità ai fini che vengono in rilievo, tanto più considerando che il costo della manodopera offerto dalla controinteressata (euro 9.975.000,00 per i 5 anni) è consistentemente superiore rispetto a quello della ricorrente (euro 1.720.236,13, che parametrato ai cinque anni di durata dell’affidamento determinano un importo complessivo di euro 8.601.180,00). 4. In radice inammissibile per mancato superamento della c.d. prova di resistenza si palesa il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente principale ha censurato il punteggio assegnatole in relazione al parametro «a.1)» (attinente alla «Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Coerenza del dimensionamento dei servizi oggetto del presente appalto (da capitolato + da offerta tecnica), rispetto ai carichi giornalieri di lavoro dei mezzi/personale» del disciplinare, in relazione al quale si è vista attribuire solamente 1,684 punti, a fronte dei 3,57 attribuiti alla omissis. 4.1. Come esposto nella narrativa in fatto, emerge, infatti, un consistente divario tra i punteggi attribuiti alle due società: la ricorrente, seconda graduata ha riportato un punteggio complessivo di 80,693 punti, di cui 67,72 per l’offerta tecnica, mentre la controinteressata Teknoservice ha ottenuto un punteggio di 92,488, di cui 80,00 per l’offerta tecnica e, dunque, tale da escludere interesse in relazione alla censura in esame il cui eventuale accoglimento non varrebbe a superare la preminenza della controinteressata. 4.2. Fermo il carattere dirimente di quanto sopra esposto, il Collegio osserva, esclusivamente per completezza di analisi, la diversità degli elementi valutativi ai quali la lex specialis ha inteso attribuire rilievo attraverso due distinti parametri, circostanza, questa, che esclude contraddittorietà nell’operato della commissione. Il parametro «g», del tutto distinto dal parametro «a.1)», attiene, infatti, al «Piano relativo all’assorbimento del complesso di operatori impiegati nel precedente appalto nell’erogazione del servizio oggetto di gara, tenuto conto dell’elenco allegato agli atti di gara che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all’inquadramento giuridico ed economico, all’orario settimanale», mirando, quindi, ad una valorizzazione del piano di assorbimento ove, invece, il parametro «a.1)» ha riguardo al dimensionamento dei servizi rispetto al carico giornaliero delle squadre di operai e dei mezzi loro attribuiti. 5. Non meritano positivo apprezzamento neppure le deduzioni articolate con il quarto mezzo di gravame, con il quale la ricorrente ha lamentato che la Cuc non ha ritenuto di sottoporre a scrutinio discrezionale di anomalia l’offerta della controinteressata, decisione, questa, che, in base alla disciplina convenzionale intervenuta tra Cuc e Comune, spetterebbe al Comune e non alla centrale di committenza. 5.1. A tal fine il Collegio reputa sufficiente rilevare che l’offerta presentata dalla Teknoservice non ha conseguito un punteggio tale da determinare la sottoposizione obbligatoria al controllo di anomalia e, inoltre, il Dirigente del Comune.., con determina n. 337 del 24.3.2021, ha deciso di fare proprie le decisioni della Cuc, approvandole e ratificandole, in tal modo escludendo la sottoposizione dell’offerta alla valutazione discrezionale di congruità, la quale, comunque, attiene ad una fase, sia pure eventuale, della procedura di affidamento, di competenza della Cuc, alla stregua delle previsioni recate nella convenzione all’uopo sottoscritta. 6. Anche le deduzioni articolate con il ricorso per motivi aggiunti non si valutano meritevoli di positivo riscontro. 6.1. Le contestazioni muovono dall’impegno a rispettare i criteri ambientali minimi, a norma dei quali i mezzi offerti in gara dovrebbero essere, per almeno il 30%, mezzi elettrici, ovvero ibridi, ovvero con classe di emissione non inferiore ad Euro 5, con la correlata necessità della produzione, in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che di intende utilizzare, sottolineandosi, altresì, che il capitolato impone, con previsione maggiormente orientata alla tutela ambientale, determinate caratteristiche tecniche qualitative minime degli automezzi offerti, dovendo essere dedicati al servizio solo ed esclusivamente mezzi conformi alle norme “EURO 6”. 6.2. Su tali basi, dunque, la ricorrente ha censurato l’omessa presentazione da parte della controinteressata dello specifico e formale impegno a rispettare i criteri ambientali minimi, oltre alla omessa produzione delle carte di circolazione o le schede tecniche dei mezzi che verranno adoperati per l’espletamento del servizio. 6.3. Il Collegio osserva che nessuna norma della lex specialis ha previsto la produzione di un impegno esplicito al rispetto dell’art. 37 del capitolato, essendo i concorrenti obbligati al rispetto di tutte le clausole della lex specialis, né tanto meno è stata prevista, al riguardo e del tutto coerentemente, la comminatoria della esclusione per la mancata presentazione di un impegno esplicito. 6.4. La previsione dell’art. 37 del capitolato, invero, come inequivocabilmente emerge dalla relativa formulazione, correla la dotazione dei mezzi in questione “entro otto mesi dalla consegna dei servizi”, venendo, dunque, in rilievo un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Ed è appena il caso di soggiungere che non solo il sopra indicato art. 37 del capitolato non ha costituito oggetto di impugnazione ma neanche la ricorrente principale ha ritenuto di provvedere formalmente all’assunzione del suddetto impegno, né ha prodotto le carte di circolazione ovvero le schede tecniche del costruttore. 6.5. Dalla tabella allegata al capitolato si evince, inoltre, che la maggior parte degli automezzi richiesti, per una percentuale di circa l’80%, sono “euro 6”, consistentemente superiore a quella del 30% richiesta dai c.a.m. per gli automezzi “euro 5”.