Il Tar Lombardia, con decreto Presidenziale n. 1031/2021, ha accolto le nostre tesi a difesa di una società del settore, ed ha sospeso, in attesa della decisione collegiale, tutti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali da parte di Aria spa (centrale di committenza della Regione Lombardia.
Leggasi testualmente nel decreto Presidenziale: "il ricorso è dichiaratamente finalizzato a contestare l’illegittimità dell’impostazione complessiva della gara, per la presenza di numerose clausole della lex specialis indeterminate e tali da precludere alla ricorrente “il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara”, il tenore delle censure esposte nel ricorso (clausole contra ius, previsioni irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza economica, gravi carenze di dati essenziali) prelude all’annullamento integrale della procedura e postula la necessità di una sua riedizione in un contesto epurato da vizi, a tutela dell’interesse della ricorrente dichiaratamente volto alla partecipazione ad una gara non gravata dai dedotti profili di illegittimità; in una prospettiva reintegratoria della situazione che si assume lesa dalle condizioni di gara, tale contesto di incerta stabilità delle regole di gara ne suggerisce la temporanea sospensione, in attesa delle valutazioni rimesse alla sede collegiale, con riguardo anche alla lamentata incongruità e insostenibilità economica della base d’asta; ritenuto altresì che: il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 22 ottobre 2021, giorno immediatamente successivo alla prima camera di consiglio utile per l’esame collegiale della domanda cautelare, di fatto imporrebbe alla ricorrente il rischio di diserzione dalla gara e la conseguente perdita della chance competitiva, ovvero un notevole dispendio di energie che potrebbe rivelarsi inutile, in caso di favorevole esito del giudizio; ritenuto pertanto che, nella situazione in esame, ricorrano i presupposti “dell’estrema gravità ed urgenza, per l’adozione di una misura cautelare monocratica (art. 56, comma 1, c.p.a.).
P.Q.M. Accoglie l’istanza in premessa e, per l’effetto, sospende provvisoriamente la procedura di gara, inibendone l’ulteriore prosecuzione".