Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese a tutela di un Comune, ha annullato la sentenza del Tar relativa alla gara di appalto per l'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili.

Leggasi testualmente nella sentenza: "Passando all’esame delle singole censure, con il primo motivo, anzitutto, le odierne appellanti, Comune e Alteya, lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l’eccezione d’inammissibilità  con cui gli stessi appellanti avevano dedotto la violazione del divieto di andare contra factum proprium., trattandosi di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare (rectius: presso il paziente) di cittadini residenti nel territorio di Ciampino e Marino.

Il primo giudice ha respinto l’eccezione perchè, a suo dire, la posizione delle due concorrenti non erano affatto assimilabili, avendo il Consorzio appellato - diversamente dall’altra concorrente- correttamente proceduto all’indicazione del costo degli autisti, ricomprendendolo all’interno del costo della manodopera, con la relativa indicazione del relativo “monte ore” e, senza “intaccare” il monte ore “assistenziale”. Il motivo non è  privo di giuridico fondamento perchè, come ha ben rilevato la difesa appellante, nell’economia della tipologia dell’appalto in questione, il servizio di trasporto non pu  che rappresentare un servizio meramente eventuale ed accessorio. Rafforza tale conclusione il rilievo che l’art. 6 del capitolato, la cui rubrica  intitolata “Descrizione del servizio” prevede il mero “rimborso” per il servizio di trasporto indicato nella misura di euro 60.750,00, in proporzione dunque ai chilometri percorsi . E del resto, va qui aggiunto, che in tale previsione viene indicato, con riguardo al servizio di trasporto utenti il solo parametro chilometrico (…chilometraggio pari a 135,000 Km), non facendosi, in realt , riferimento alcuno – diversamente da quanto, invece, precisato per l’attivit  assistenziale l  dove   indicato un monte ore “presunto”. Il costo del trasporto  , dunque, conforme alle prescrizioni capitolari, se inteso come disancorato dal monte ore; ne consegue che - diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice – il costo del lavoro non va ad erodere il monte ore destinato alle prestazioni assistenziali, se correttamente inteso come sganciato dal monte ore stesso. Diversamente ragionando il capitolato avrebbe dovuto indicare un “monte ore” lavorativo per gli autisti, analogamente a quanto stabilito per gli operatori assistenziali. Il “rimborso del servizio di traporto” non poteva, dunque, che essere previsto in favore dello stesso operatore assistenziale che, ove necessario, avrebbe dovuto provvedere anche all’accompagnamento della persona assistita alle eventuali visite mediche. Del resto, dalla documentazione prodotta (rectius: primi giustificativi) emerge che .. – in coerenza con le disposizioni capitolari - ha correttamente indicato, tra le figure addette al servizio, due “addetti al trasporto” (per un totale di 5.400 ore annue), specificando -tra l’altro- che tali ore non sarebbero state riferibili all’attivit  di “trasporto” di cui all’art. 9 del capitolato, ma ricomprese essenzialmente “nelle ore di assistenza”. E ci  in piena aderenza con quanto stabilito dall’art. 8 del capitolato che descrive, l’attività  di assistenza domiciliare, includendovi anche ulteriori attivit  – quali quelle di fornire assistenza ai famigliari, disbrigo pratiche burocratiche etc. – occorrenti per il trasferimento degli assistiti. D’altro canto, che questa sia la interpretazione corretta delle disposizioni capitolari trova ulteriore conferma nell’offerta economica presentata dallo stesso Consorzio appellato che, come puntualmente rilevato dalla difesa del comune, non fa alcun – parimenti - riferimento al costo degli autisti. Nè  tale indicazione può  ritenersi supplita dai giustificativi successivamente integrati dal medesimo appellato a seguito del sub procedimento di anomalia dell’offerta, vigendo il principio della immodificabilit  dell’offerta che possono fare ingresso negli atti di gara. Di qui l’accoglimento della censura in esame, 10. - Dalle svolte considerazioni discende anche l’accoglimento del secondo motivo dedotto, essendo evidente che, a fronte di un’attenta esegesi delle disposizioni del capitolato, devono ritenersi insussistenti i presupposti ex art. 34 c.p.a per fondare, come invece ritenuto dal primo giudice, l’invocato e riconosciuto risarcimento anche per equivalente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli nn. 7206/2021 e 7346/2021, proposti il primo da Comune ed il secondo da ...... accoglie nei sensi di cui in motivazione.