Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a tutela del Rti aggiudicatario della gara di appalto indetta dal Policlinico Umberto 1^ di Roma, ha respinto il ricorso della seconda classificata.

Leggasi testualmente nella sentenza citata: "Osserva innanzitutto il Collegio che detta doglianza attiene al giudizio tecnico espresso dalla Commissione di gara. Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale granitico, la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalit  tecnica riconosciutale, sicchè, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica e fermo l'obbligo di idoneo supporto giustificativo, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perch  sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall' art. 134 c.p.a. (ex plurimis: C. di St. n. 4224/2021; T.A.R. Lazio n. 11602/2021; T.A.R. Torino n. 578/2021). Nella fattispecie in esame, le censure proposte dalla società sono argomentate per lo pi  secondo un’interpretazione delle clausole di gara, delle operazioni e delle determinazioni assunte dalla Commissione e dall'Amministrazione volta a imporre una complessiva e del tutto differenziata valutazione di parte, mentre l'Amministrazione e la Commissione hanno dato invece corretta applicazione a quelle previsioni, testuali e chiare, con valutazioni e determinazioni che, comunque, a ben leggere, risultano nel merito insindacabili perch  immuni da evidenti vizi di illogicità  e irrazionalità, di difetto di motivazione o di istruttoria, di travisamento dei presupposti e dei fatti. Invero, le deduzioni della ricorrente impingono nel merito di valutazioni discrezionali effettuate dalla Stazione appaltante, attraverso le quali vorrebbe sovrapporre il proprio giudizio a quello della Commissione. Ad ogni modo, le doglianze formulate sono infondate, oltre che prive di riscontro documentale e/o fattuale. N  la ricorrente fornisce la prova di resistenza. Invero, dai verbali risulta che la Commissione ha svolto un’istruttoria adeguata ed   pervenuta ad un giudizio di complessiva congruit  dell’offerta. Segnatamente, in ordine all’attribuzione del punteggio tecnico in relazione al criterio 1.4   sufficiente rilevare che, come evidenziato tanto dalla Stazione appaltante quanto dalla controinteressata, per “integrazione nativa” non si intende che il prodotto debba essere realizzato dallo stesso produttore, ma che le sue funzionalità  siano integrate con lo strumento offerto (in questo caso il PACS), in maniera tale da consentire all’utente di svolgere la propria attivit  in maniera ottimale. Il sistema PACS Enterprise Imaging offerto dal Rti aggiudicatario   stato progettato e sviluppato fin dalla prima release per codificare nativamente al proprio interno i metodi per integrarsi con vari sistemi di post processing, tra i quali Intellispace Portal, senza necessit  di doverli sviluppare ad hoc per ogni specifico progetto. La ricorrente non si   avveduta che la soluzione offerta dal Rti controinteressato analoga all’integrazione tra Synapse e Synapse 3D (comunque sviluppati e commercializzati in periodi diversi) che viene definita dalla stessa ricorrente nel seguente modo: “La completa integrazione con Synapse PACS significa accesso immediato con un semplice click a partire da un client di Synapse PACS”. Pertanto, il sistema offerto da Agfa Gevaert   analogo al sistema utilizzato da Fujifilm. Conseguentemente, la valutazione della Commissione, come si evince dalle note sintetiche del verbale di seduta riservata,   corretta. In ordina alla censura sul criterio 1.7, dalla documentazione tecnica versata in atti, si evince che la proposta del RTI con società capofila risulta pienamente rispondente alle richieste di Capitolato. Non solo, l’offerta dell'aggiudicataria superiore per la variet  di metodi, algoritmi e funzionalit  proposti e descritti, le possibilit  di personalizzazione consentite e l’insistenza di tutte le funzionalit  su di un unico sistema, un unico database, con maggiori possibilit  di analisi e correlazione dei dati per ciò che concerne la radioprotezione dei pazienti, dei lavoratori e degli ambienti, e la valutazione delle performance e della qualit  delle attrezzature, rispetto ai processi, le procedure, i protocolli e le prestazioni effettive erogate ai pazienti. La soluzione proposta dalla ricorrente prevede, invece, l’integrazione di due sistemi di Vendor diversi. Nel verbale di valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente,   attestato che la Commissione ha esaminato tutta la documentazione tecnica prodotta dalle concorrenti, compresi i “16 moduli specialistici specifici di cui 5 moduli migliorativi”. Pertanto la censura della ricorrente   infondata anche sotto questo profilo. Del pari non possono essere condivise le doglianze relative ai criteri 2.1, 2.2 e 2.3, atteso che, dai verbali depositati in atti, si evince che la Stazione appaltante: ha proceduto a verificare le schede tecniche dei sistemi offerti, nonch  la loro affidabilit , scalabilit  e modularit ; ha effettuato una analisi ponderata sulla globalit  del sistema offerto e sulla qualit  dei singoli componenti; ha valutato le scelte progettuali. In relazione al criterio 4.1, si osserva che la differenza di punteggio assegnata all’aggiudicataria ed all’odierna ricorrente   minima e che   stata puntualmente motivata dalla Commissione, che ha ritenuto di valorizzare le ore previste per l’affiancamento rispetto a quelle di formazione, conformemente alla previsione di cui a pag. 42 del Capitolato tecnico. Ancora correttamente ha operato la Commissione in relazione ai criteri 1.2 e 1.6: ha giudicato la completezza funzionale specifica del modulo proposto esaminando tutta la documentazione dettagliata presentata da Agfa; i sistemi di digitalizzazione proposti dalla ricorrente e dalla controinteressata sono stati entrambi valutati come ottimi. In ordine ai criteri 2.4, 2.5 e n. 2.6, la Commissione, come risulta dai verbali, ha rilevato la presenza del disco da 2TB nell’offerta della Fujifilm, ritenendola, tuttavia, ampiamente compensata da parte della RTI .., che ha offerto monitor di servizio di dimensione 24” contro i 22” pollici del monitor di servizio proposto da ... Inoltre, la documentazione presentata dal RTI .. relativa alla soluzione offerta per la masterizzazione   stata ritenuta pi  completa ed esaustiva di quella dell’odierna ricorrente nel descrivere gli aspetti funzionali della proposta.

Infine, sui criteri n. 3.1 e 3.2, si osserva che la valutazione della commissione   stata improntata principalmente ai criteri di disponibilità  di un centro di assistenza tecnica a livello locale e di disponibilità  dei due tecnici di presidio, ed ha puntualmente motivato l’attribuzione del punteggio evidenziando, in particolare, che... ha offerto un centro con 12 risorse disponibili, mentre .. con 5 risorse e, ancora, che Agfa ha deciso di mettere a disposizione le due figure di risorse di presidio anche in fase di avviamento del sistema e non solo a collaudo avvenuto, come offerto da .... Inoltre, è stato attribuito un punteggio identico per i livelli di servizio garantiti, in termini di miglioramento rispetto a quanto richiesto in Capitola tecnico, atteso che le due proposte, seppure differenti, sono state ritenute entrambe soddisfacenti. Per tutte le ragioni appena esposte, ritiene il Collegio che la Commissione ha svolto correttamente il proprio ruolo, sulla base di una valutazione connotata da discrezionalit  tecnica, scevra da vizi di illogicit , irrazionalit  irragionevolezza, o travisamento dei fatti. Pertanto, il secondo motivo di ricorso è infondato.