Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a favore di una società proprietaria di terreno sito in un Comune laziale, ha avanzato un'istanza al Comune, perché l’area ottenesse una nuova destinazione urbanistica, stante la decadenza di un vincolo di carattere espropriativo in zona N5 (verde pubblico) e M6 (servizi pubblici), apposto con l’11 febbraio 1975, e non rinnovato nel 1980.
Il Comune è rimasto silente e a seguito del nostro ricorso ex art. 117 cpa si è chiesto al Tar che sia accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza, nonché per la condanna del Comune a risarcire il danno derivante dalla decadenza del vincolo.
Il Tar ha accolto il ricorso affermando: "che è pacifico il dovere dell’amministrazione di riqualificare urbanisticamente le cd. aree bianche, a condizione che esse siano davvero tali, ovvero che il vincolo apposto non abbia natura conformativa".
A seguito della protratta inerzia del Comune, il Tar nominava un Commissario ad acta.
Nella menzionata ordinanza testualmente si legge: "Considerato che il commissario ad acta, apprezzata la natura espropriativa del vincolo, ritiene di dover procedere a nuovo azzonamento del fondo, e domanda chiarimenti in questa sede, sul punto se rientri nei suoi poteri adottare ogni atto necessario all’approvazione della variante urbanistica che sia di competenza comunale, compresi quelli spettanti agli “organi politici”;
che la risposta a tale quesito è affermativa, dovendo il commissario surrogare il Comune inerte in ogni attività necessaria al soddisfacimento della pretesa a ad un nuovo azzonamento, reputato congruo;
che, a tal fine, e tenuto conto sia della complessità del compito, sia della perdurante emergenza da Covid 19, è opportuno prorogare il termine di ulteriori 360 giorni dalla notifica o comunica della presente ordinanza, di cui è onerata parte ricorrente"