Leggasi testualmente nella sentenza del Tar Lazio: "Il ricorso va accolto. L’art. 804 del decreto legislativo n. 66/2010 prevede che “sono iscritti d’ufficio nei ruoli d’onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:…. “c) per invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie” ……. “L’allievo ufficiale o l’aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell’arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d’onore”. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato tanto la previgente disciplina quanto l’attuale art. 804, appena citato, nel senso che l’iscrizione nel ruolo d’onore dei militari giudicati inabili al servizio per invalidità riportate in servizio o per causa di servizio va riconosciuta dalla data in cui l’invalidità è stata accertata sussistente, e non dalla successiva data in cui è stato emesso il decreto di concessione della pensione privilegiata (ex plurimis, cft. TAR Napoli, sez. I, 28 maggio 1991, n. 105; Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 807 Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 212; TAR Roma, sez. I, 15 aprile 2015, n. 5580; Cons. St., sez. II, 7 marzo 2022, n. 1653). In particolare è stato ripetutamente affermato che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre normalmente dalla cessazione dal servizio e che la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola: ai fini della decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore, il requisito della permanente inabilità al servizio militare è da considerare, quindi, sussistente alla data di decorrenza della pensione privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa. Né può assumere rilevanza, al fine di stabilire una decorrenza diversa, la circolare n. 252000 del 3 agosto 2005 adottata dal Comando Generale – I Reparto, della Guardia di Finanza, richiamata dalla difesa erariale, posto che le relative previsioni sono del tutto prive di valore vincolante e, qualora adottate contra legem, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo. Ne deriva che i provvedimenti impugnati, nella parte in cui fanno coincidere la decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore del ricorrente con la data di emanazione del provvedimento di conferimento della pensione privilegiata, anziché con la data di decorrenza di quest’ultima, sono illegittimi per violazione del menzionato art. 804 del D.vo n. 66/2010 e vanno, conseguentemente, annullati in parte qua, per quanto di interesse del ricorrente".