Leggasi testualmente nella sentenza del Tar Lazio: "Il ricorso va accolto.
L’art. 804 del decreto legislativo n. 66/2010 prevede che “sono iscritti d’ufficio nei
ruoli d’onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo
assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio
militare:…. “c) per invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che
hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie”
……. “L’allievo ufficiale o l’aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento,
o ufficiale di grado corrispondente, nell’arma, corpo o servizio cui appartiene ed è
contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d’onore”.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato tanto la previgente
disciplina quanto l’attuale art. 804, appena citato, nel senso che l’iscrizione nel
ruolo d’onore dei militari giudicati inabili al servizio per invalidità riportate in
servizio o per causa di servizio va riconosciuta dalla data in cui l’invalidità è stata
accertata sussistente, e non dalla successiva data in cui è stato emesso il decreto di
concessione della pensione privilegiata (ex plurimis, cft. TAR Napoli, sez. I, 28
maggio 1991, n. 105; Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 807 Cons. Stato,
sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 212; TAR Roma, sez. I, 15 aprile 2015, n. 5580; Cons.
St., sez. II, 7 marzo 2022, n. 1653).
In particolare è stato ripetutamente affermato che il riconoscimento della pensione
privilegiata decorre normalmente dalla cessazione dal servizio e che la successiva
formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta irrilevante al
fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola: ai fini della decorrenza
dell’iscrizione nel ruolo d’onore, il requisito della permanente inabilità al servizio
militare è da considerare, quindi, sussistente alla data di decorrenza della pensione
privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa.
Né può assumere rilevanza, al fine di stabilire una decorrenza diversa, la circolare
n. 252000 del 3 agosto 2005 adottata dal Comando Generale – I Reparto, della
Guardia di Finanza, richiamata dalla difesa erariale, posto che le relative previsioni
sono del tutto prive di valore vincolante e, qualora adottate contra legem, possono
essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo.
Ne deriva che i provvedimenti impugnati, nella parte in cui fanno coincidere la
decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore del ricorrente con la data di
emanazione del provvedimento di conferimento della pensione privilegiata, anziché
con la data di decorrenza di quest’ultima, sono illegittimi per violazione del
menzionato art. 804 del D.vo n. 66/2010 e vanno, conseguentemente, annullati in
parte qua, per quanto di interesse del ricorrente".