Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle ns. tesi a difesa di un Comune, ha respinto l'appello delle emittenti televisive che avevano installato abusivamente torri e antenne televisive.
Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Le opere oggetto dell’ordine di demolizione risultano abusive considerato che sono prive del titolo abilitativo edilizio e ricadono in zona sottoposta a plurimi vincoli rispetto ai quali i manufatti non sono assistiti dai relativi titoli abilitativi. 4. Non appare rilevante la circostanza per cui l’antenna e il manufatto siano stati realizzati in epoca anteriore al 2001. N. 01346/2021 REG.RIC. Osserva il Collegio che anche anteriormente alla previsione legislativa di cui all’art. 3, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 (che include tra gli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"), la giurisprudenza amministrativa aveva affermato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 10/1977, è soggetta al rilascio della concessione edilizia “ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, od anche solo funzionale” (Cons. St., sez. V, 4 aprile 1998, n. 415, ove si è ritenuto necessario il titolo abilitativo edilizio con riferimento ad antenna alta circa 8 mt, saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti; cfr. anche, per la ricostruzione del quadro giurisprudenziale, Cons. St., sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756 e Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3193). 5. Soprattutto, nel caso di specie non è oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante la circostanza, evidenziata dal Tar, circa la preesistenza sulla zona anche dei vincoli paesaggistico e sismico e tanto appare decisivo al fine del rigetto dell’appello posto che il provvedimento di demolizione nella propria motivazione fa riferimento anche alla presenza di tali vincoli e all’assenza, per i manufatti in questione, dei relativi atti di assenso.