Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un concorrente che ha impugnato la graduatoria e la nomina del vincitore della procedura per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A” della Sapienza- Università di Roma che è stato difeso dal nostro studio, dichiarando irricevibile il ricorso per tardività del ricorso e parzialmente anche dei motivi aggiunti, respingendo nel merito le altre censure dei motivi aggiunti.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Ritenuto che: -il richiamato ricorso principale è irricevibile; -il ricorso, secondo quanto emerge dagli atti, concerne una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

-al giudizio si applica quindi il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, richiamato “in ogni caso” dal citato art. 12-bis, comma 5, e il relativo dimezzamento dei termini di deposito del ricorso, da trenta a quindici giorni; -non può dubitarsi che il termine di deposito sia un termine processuale, incluso fra quelli soggetti ad abbreviazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, cit., con espressa esclusione della notifica dei ricorsi di primo grado e delle altre eccezioni previste dalla disposizione citata, nella considerazione che, con il deposito, il ricorrente istaura il rapporto processuale fra le parti e l’Autorità giudiziaria, chiamata a decidere nel processo; -l’inclusione di detto termine è pienamente conforme alla ratio acceleratoria dell’art. 12-bis cit., dato che l’anteriorità del deposito del ricorso ne rende più tempestivo l’esame;

-la tardività del deposito del ricorso principale, intervenuto oltre il termine previsto di quindici giorni, non è suscettibile di consentire la rimessione in termini per errore scusabile, stante la chiarezza del disposto normativo al riguardo (TAR Lazio, Seconda-quater, 7231 del 27 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata) e la circostanza che il ricorrente sovrappone, nella sua istanza di rimessione in termini contenuta nella replica del 27 ottobre 2023, l’irricevibilità per tardività del deposito, oltre il termine previsto, alla diversa questione della tempestiva proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti (cfr. art. 35 co. 1 lettera a del codice del processo amministrativo); Ritenuto che: -con atto notificato il 18 e depositato il 25 settembre 2023, come accennato, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti in epigrafe indicati, deducendo tempestività di questo mezzo processuale in ragione del sopravvenuto deposito in giudizio, in data 21 giugno 2023, di una relazione della commissione giudicatrice e dell’intervenuto riscontro ad un accesso agli atti, in data 11 settembre 2023; -il ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile, come da avviso ex art. 73 c.p.a. reso all’udienza pubblica del 7 novembre 2023 e in adesione all’espressa eccezione formulata dal controinteressato nella memoria di merito, in quanto parte ricorrente argomenta, tramite la lettura delle controdeduzioni tecniche della commissione depositate in giudizio e l’esito dell’accesso agli atti, l’emergere di nuovi e autonomi vizi degli atti impugnati, il che non è nel merito condivisibile, in particolare perché il ricorrente utilizza l’istituto dei motivi aggiunti per censurare di vizi solo poteticamente nuovi gli atti già gravati con il ricorso principale, a termine di decadenza ex art. 41 c.p.a. già intervenuto; -in particolare, il secondo motivo aggiunto deduce inapplicabilità dell’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, sulla rilevanza nella valutazione concorsuale della minore età del candidato controinteressato, nel senso che si sarebbe appurato, tramite il deposito di detta relazione in giudizio (doc. 18 dell’Università), che la commissione ha inteso attribuire valore premiale alla minore età del candidato ....., rispetto al candidato di pari valore .....i. L’art. 3, comma 7, cit. sarebbe stato a torto applicato dalla commissione, perché a dire del ricorrente sarebbe applicabile solo ai concorsi per titoli e prove di esame, laddove l’art. 24 della legge 240/2010, comma 2, lett. c, prevede, nel testo riportato nell’atto, che “sono esclusi esami scritti e orali” per la procedura de qua; -la descritta tesi è infondata. La relazione, sul punto, afferma: “(La commissione) In questo tipo di esercizio il ricorrente si sostituisce alla commissione e introduce asserzioni interpretative opinabili sulla quantità e la qualità dei titoli. Il master universitario, le borse di studio e gli assegni di ricerca, infatti vengono "contati" dal ricorrente come titoli equipollenti, invece attengono procedure e valori diversi: alcuni sono crediti universitari conseguiti da studente di terzo livello (master, dottorato, borsista... post lauream), altri sono titoli di ricerca post doc. ricorrente non ha conseguito due assegni di ricerca, controinteressato sì. Quindi i confronti non sono fra titoli omogenei. Inoltre: L’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, e s.m. ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età”. A prescindere dalla ipotizzata inapplicabilità alla procedura dell’art. 3, comma 7 della legge 127/1997, del tutto impregiudicata, non risulta dai verbali della procedura che sulla valutazione del candidato omissis abbia influito la sua minore età e la censura del ricorrente, proposta in data 18 settembre 2023, è quindi intempestiva, perché basata sull’ipotetica integrazione postuma della motivazione data dalla relazione, contenente controdeduzioni tecniche e depositata in giudizio; -il terzo motivo aggiunto deduce che la citata relazione di controdeduzioni tecniche avrebbe attestato l’illegittima adozione di valori soglia, per la valutazione delle pubblicazioni, derivanti dal D.M. 8 agosto 2018 n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale, ma l’adozione di detti criteri è dipesa dall’art. 5 del bando secondo cui “la commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati…numero e qualità degli articoli e dei contributi…per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l’ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita” (doc.1 dell’Università), sicché la censura proposta il 18 settembre 2023 è intempestiva;

-l’unico motivo aggiunto al quale potrebbe attribuirsi carattere autonomo e tempestivo è il primo, con il quale si deduce che il controinteressato e altri candidati hanno allegato al proprio curriculum vitae un portfolio di progetti, documentati fotograficamente, in asserita violazione della previsione del bando che prevedeva la possibilità, a dire del ricorrente esclusiva, di presentare il cv in formato europeo, secondo lo schema tipo di cui all’allegato b del bando. Tuttavia, in disparte l’eccezione del controinteressato dell’intervenuta piena e completa conoscenza del curriculum sull’albo dell’Università in data 14 marzo 2023, su analoga doglianza si è già pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che “Il motivo non è fondato, in quanto, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, il curriculum illustrato, presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, può rilevare come illustrazione e documentazione dei titoli già indicati nel curriculum vitae” (Cons. Stato, VI, 5118 del 5 dicembre 2016), motivazione che comporta l’infondatezza, nel merito, del primo motivo aggiunto; -la riferita doglianza è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, perché da sola non implica il superamento della prova di resistenza (TAR Lazio, sez. III-ter, 5 aprile 2023, n. 5765) e, in ogni caso, è ulteriormente infondata perché nessuna norma impediva la presentazione di allegati fotografici al cv dei candidati o, comunque, l’esercizio dell’equipollente possibilità di descrivere e illustrare il merito tecnico degli elaborati progettuali, trattandosi di concorso per ricercatore in “architettura e progetto”;