Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a difesa di un Comune, ha respinto il ricorso del titolare di una licenza di noleggio con conducente con le seguenti motivazioni:

Il ricorso è infondato e va respinto, in conformità a decisioni precedenti della Sezione in ordine a recenti fattispecie sovrapponibili a quella all’odierno esame del Collegio, nei confronti dello stesso Comune (sentenze del 2 gennaio 2024, nn. 19, 61 e 64 che ha richiamato la difesa dell’Ente). Deve preliminarmente rilevare il Collegio che non è provata la cessione della licenza del sig. ..alla società cooperativa: nel ricorso si fa riferimento ad un documento non è compreso tra i documenti prodotti (come risultano nel SIGA).

Ne deriva l’infondatezza – per difetto di prova - delle censure inerenti l’iscrizione alla camera di commercio del ricorrente (che quest’ultimo riteneva circostanza irrilevante stante l’avvenuto conferimento del titolo alla società), come pure di ogni profilo collegato alla localizzazione della sede della rimessa come riferita o riferibile alla sede operativa della predetta società. Ne deriverebbe anche l’inammissibilità del ricorso quanto alla posizione della società, che il Collegio comunque può esimersi dal dover affrontare in ragione – come accennato – dell’infondatezza nel merito delle censure.

Quanto a queste ultime, è infondato il primo articolato motivo quanto alle censure procedimentali, non solo perché il ricorrente non ha offerto la prova di un possibile diverso esito del procedimento, ma anche perché non sussiste in radice alcun impedimento a che un procedimento avviato sulla base di una contestazione specifica venga poi concluso, a seguito e per l’effetto del contenuto delle memorie procedimentali, con una motivazione più ampia, quando quest’ultima scaturisca proprio dal riscontro delle circostanze offerte in comunicazione da parte dell’interessato: in tutta evidenza, si tratta del fisiologico decorso del contraddittorio procedimentale che esclude la necessità di dover sempre riavviare quest’ultimo dopo l’emersione di nuovi presupposti istruttori.

Rimane insuperata poi la circostanza inerente l’inattendibilità della indicazione della rimessa nel locale sito in Via dei .. (laddove è risultato presente un adesivo plastificato riportante la dicitura ..., che come si è indicato non è provato sia la titolare attuale della licenza) e rimane privo di censura il fatto che il locale sia censito al NCEU del Comune di ....al Foglio  e pertanto non idoneo allo stazionamento di veicoli con particolare riguardo all’attività produttiva da svolgere.

Deve poi scrutinarsi l’ulteriore profilo dedotto nel corpo del primo motivo, secondo il quale non sarebbe stata rispettata la scansione procedimentale di cui all’art. 26 del Regolamento del Comune resistente (prodotto in giudizio in allegato al ricorso): si tratta di argomenti privi di fondamento, perché la norma regolamentare applicata dal provvedimento impugnato è l’art. 27, che disciplina la revoca collegandola ad una serie di presupposti tra i quali la sopravvenuta mancanza “nel titolare di uno dei requisiti prescritti per l’effettuazione del servizio”, come accade nel caso di specie (dove si discute dell’accertata inesistenza della rimessa e del veicolo); laddove l’art. 26 è relativo alla sospensione dalla licenza che viene disposta a titolo di sanzione per casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento a seguito di ammonimento, ingiustificato rifiuto a prestare servizio e così via (tutte fattispecie che non elidono la permanenza del rapporto ampliativo tra il titolare della licenza e l’Ente locale, ma sono riferite soltanto a vicende transitorie e rimuovibili, tanto che il massimo grado della sanzione applicabile è solo la sospensione per un mese).

Per ogni altro aspetto, è sufficiente al Collegio rimandare alle motivazioni dei precedenti richiamati ed alla sentenza del Consiglio di Stato n.1703 dell’1.3.21 che ribadisce, in conformità ai precedenti ivi menzionati, che “il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dall’art. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”) è sintomatico della violazione del c.d. “vincolo di territorialità” (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalità protratta nel tempo …legittima la sanzione della revoca dell’autorizzazione”.

Tale decisione, e gli orientamenti in essa richiamati, consentono al Collegio di limitarsi a ribadire l’attualità dei presupposti normativi per il mantenimento della licenza NCC, il rinnovo della quale i provvedimenti in epigrafe hanno quindi correttamente negato.

Deve solo precisarsi che, quanto ai presupposti in fatto dai quali è dipeso il diniego, gli indicatori assunti a mancato riscontro dell’utilizzo (anche potenziale) dell’autorimessa (mancanza di passo sia carrabile che pedonale; mancanza di cartellonistica o comunque di insegne e così via) sono ragionevoli e sufficienti, non adeguatamente contraddetti dalle difese della parte ricorrente; è dirimente ai fini di causa la mancanza di iscrizione del ricorrente alla CCIIAA. Le altre doglianze, con le quali si fa valere una pretesa sproporzione del provvedimento o la violazione del termine ragionevole per la revoca della licenza, sono recessive in quanto il procedimento era rivolto al rinnovo del titolo e dunque postulava la verifica ed attualizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e resta impregiudicata, da parte dell’odierna parte ricorrente, la possibilità di richiedere nuovamente l’emissione della licenza. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.