Una società costruttrice di impianti eolici ha ricevuto, da parte della Regione Basilicata, il diniego di autorizzazione unica (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico e lo ha impugnato dinanzi al Tar, il quale, in accoglimento delle ns. difese lo ha annullato.
Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "risulta fondato il primo dei 10 motivi, dedotto in via subordinata, relativo alla violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10 bis L. n. 241/1990, 52, comma 3, cod. proc. amm. e 155, comma 4, c.p.c., in quanto la Regione Basilicata si è rifiutata, di considerare le osservazioni della ricorrente, soltanto perché avrebbero dovuto essere presentate entro il 10.7.2022, che era domenica, tenuto conto della nota/pec regionale , richiamata nell’impugnata Del. G.R. , di invio alla ricorrente del verbale della Conferenza di servizi del 24.3.2022, nella parte in cui era stato precisato che il predetto verbale “si intenderà definitivo qualora non pervengano osservazioni nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del presente verbale”. Al riguardo, va rilevato che il terzo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies L. n. 241/1990, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 ed entrato in vigore il 17.7.2020, statuisce che la non annullabilità dei provvedimenti, come quello di cui è causa, discrezionali, se l’Amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, stabilita dal secondo periodo della stessa norma, non può essere applicata in caso di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 463 del 17.7.2023, che richiama C.d.S. Sez. II Sent. n. 1790 del 14.3.2022 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 6378 del 22.10.2020, n. 253 del 20.4.2023, n. 172 del 21.3.2023, n. 787 del 25.11.2022, n. 713 del 24.10.2022, n. 271 del 26.3.2021 e n. 12 del 14.1.2021). Non risulta ostativa all’applicazione della predetta norma, la circostanza che il procedimento in questione è stata attivato dalla ricorrente con l’istanza di PAUR del 12.8.2019, in quanto la Giurisprudenza (cfr. ex multis C.d.S. Sez. II Sentenze n. N. 00079/2024 REG.RIC. 1800 del 12.3.2020 e n. 165 del 9.1.2020) ha chiarito che, poiché il citato art. 21 octies, comma 2, terzo periodo, L. n. 241/1990 è una norma di carattere processuale, si applica ai procedimenti amministrativi in corso. La censura in esame, relativa alla violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, va accolta, anche se il comma 10 bis dell’art. 6 D.Lg.vo n. 152/2006, aggiunto dall’art. 25, lett. b), n. 2, D.L. n. 77/2021 conv. nella L. n. 108/2021 ed entrato in vigore l’1.6.2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto, come sopra già detto, con l’impugnata Del. G.R. n. 891 del 15.12.2023 la Regione Basilicata ha rifiutato, di considerare le osservazioni della ricorrente dell’11.7.2022, soltanto perché avrebbero dovuto essere presentate entro il giorno di Domenica 10.7.2022, violando il pacifico orientamento giurisprudenziale, che applica anche ai procedimenti amministrativi gli artt. 52, comma 3, cod. proc. amm. e 155, comma 4, c.p.c., ai sensi dei quali “se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo” (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 1257 del 13.3.2014, di conferma della Sentenza TAR Basilicata n. 259 del 22.3.2002, la quale richiama pure l’art. 1187, comma 2, C.C., che disciplina il computo dei termini in materia di obbligazioni contrattuali, ai sensi del quale “la disposizione relativa alla proroga del termine che scade il giorno festivo si osserva, se non vi sono usi diversi”). Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato e ribadito con la Sentenza TAR Basilicata n. 697 del 17.10.2022 (Tamoil contro Regione Basilicata). Pertanto, poiché il 10.7.2021 era domenica, vanno ritenute, contrariamente a quanto erroneamente ipotizzato con l’impugnata Del. G.R. n. 891 del 15.12.2023, tempestive le osservazioni, presentate dalla ricorrente l’11.7.2021, in seguito alla ricezione della suddetta nota/pec regionale prot. n. 19612 del 30.6.2022, di invio alla ricorrente del verbale della Conferenza di servizi del 24.3.2022, la quale, poiché contiene l’avvertenza della definitività del predetto verbale, se la ricorrente non avesse trasmesso osservazioni entro 10 giorni, assume la configurazione giuridica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990. A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Del. G.R. n. 891 del 15.12.2023, con l’assorbimento degli altri 9 motivi, dedotti in via subordinata, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa della Regione Basilicata, in quanto dal predetto annullamento consegue che la Giunta Regionale deve emanare un nuovo provvedimento, tenendo conto delle osservazioni della ricorrente dell’11.7.2022 ed anche dei suddetti altri 9 motivi, dedotti in via subordinata, non rilevando altre circostanze ostative al rilascio del PAUR richiesto, rispetto ai suddetti 8 motivi già indicati nella contestata Del. G.R. n. 891 del 15.12.2023, perché l’art. 10 bis L. n. 241/1990 statuisce che dopo il preavviso di rigetto l’Amministrazione deve indicare “i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” e, come nella specie, “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato” (sul punto cfr. ex multis C.d.S. Sez. III Sent. n. 4751 del 21.6.2021; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2507 del 26.5.2017).