Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di due società che hanno realizzato due impianti fotovoltaici diversi, ha impugnato il provvedimento del Gse che negato gli incentivi assumendo sussistere un artato frazionamento tra i due impianti.
Leggasi testualmente: "Il profilo con il quale si contesta la ricorrenza degli elementi indicativi dell’artato frazionamento nelle iniziative delle appellanti, e la conseguente erroneità della decisione appellata, è fondato. 10.1. Occorre premettere che, secondo l'art. 5 comma 2 del d.m. 23.6.2016 "Fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al 11 comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti". Quindi, al fine di integrare la fattispecie sub "b" devono ricorrere entrambi i presupposti, soggettivo e oggettivo. 10.2. GSE s.p.a., nel dare attuazione al suddetto articolo, ha provveduto a definire la nozione di "unico produttore a livello societario" stabilendo che: "Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto: - si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario; - si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua. Non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti" (cfr. pag. 21 delle Procedure Applicative). 10.3. A sua volta, l'art. 29, comma 1, del decreto prevede poi che il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 10.4. L'odierna appellante contesta la sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo. Ed effettivamente il ricorso risulta fondato con riferimento al secondo aspetto. 10.5. Questa Sezione, con decisione del 25/11/2022 n.10404, ha avuto occasione di affermare che: <L'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 stabilisce che "l'impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica" e comprende, tra l'altro, "i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi". La norma definisce quindi l'impianto elencando una serie di componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, il che lascia intendere che il punto di connessione non vada considerato parte integrante dell'impianto. L'art. 1, co. 1, lett. ee), Tica (Testo integrato delle connessioni attive, di cui all'all. A alla delib. Aeeg ARG/elt/ 99/08) a sua volta definisce il "punto di connessione" (o "punto di consegna") come "il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. [...]". Il Tica scinde la nozione di "impianto" in due fattispecie: i) "impianto di produzione" (art. 1.1, lett. o), definito come "l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica" e che "comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi" , ii) "impianto per la connessione" (art. 1.1, lett. p), che è "l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione", costituito da due sottoimpianti denominati: - "impianto di rete per la connessione" (art. 1.1, lett. q): "porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione"; - "impianto di utenza per la connessione" (art. 1.1, lett. r): "porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente", a sua volta scindibile in due porzioni: "una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà" o "una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente". Nelle definizioni Tica torna quindi la indicazione del confine fisico dell'impianto, individuato nel "punto di connessione" ("impianto di produzione" è l'insieme delle apparecchiature ........a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete; "impianto di utenza per la connessione" è porzione di impianto ...... fino al ....... punto di connessione). Tale disposizione, ove la definizione di impianto di utenza è riferita alla porzione di impianto "fino al punto di connessione", che quindi sembrerebbe essere di competenza del gestore di rete, pare coerente con la richiamata definizione di cui all'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, che, come visto, definisce l'impianto elencandone i componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica. Dunque, sembra che plurimi elementi inducano a ritenere che, essendo parte dell'impianto tutto quello che sta a monte dei punti di connessione, questi ultimi vadano esclusi da tale definizione, quanto meno ai fini della rigorosa applicazione dei principi relativi alla concessione dei benefici per cui è causa ed in particolare ai fini del calcolo delle potenze di impianti posti sulle medesime particelle o particelle contigue. 12.2. Peraltro, come rimarcato dall'appellante, l'ubicazione dei punti di connessione è determinata in modo unilaterale dal gestore di rete il quale individua l'area in cui collocarli sulla base di ragioni di ottimizzazione del sistema elettrico. Tale rilievo è stato esaminato dal T.A.R. il quale però ha ritenuto che a sua volta il gestore di rete sia condizionato dalla libera scelta dei produttori circa l'ubicazione dell'impianto. Ciò è indubbio, ma tale constatazione non appare decisiva al fine di individuare una situazione di unicità di impianto, posto che il gestore può raggruppare più punti terminali di differenti impianti (facenti capo a soggetti del tutto distinti) sol perché ubicati in particelle diverse ma contigue, il che non consente certo poi di unificare virtualmente le iniziative imprenditoriali.>. Inoltre < Se….. i richiedenti sono tenuti a segnalare alla Società l'eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione, non può poi farsene derivare la conseguenza che, ove Edistribuzione imponga (per proprie esigenze tecniche) allacciamenti comuni, gli impianti possano essere considerati unici. > 10.6. Alla stregua dei richiamati, condivisibili, principi, si evince la fondatezza dei rilievi delle appellanti, tanto più che dal mero esame del doc. 19 prodotto da GSE nel fascicolo di primo grado (planimetria) si evince che la part.lla 328 del fg 51 ove è ubicato l’impianto di omissis non è contigua alla particella di pertinenza dell'altra società. 10.7. Il ricorso è quindi fondato perché risulta insussistente l'elemento oggettivo richiesto dalla richiamata normativa. 10.8. Posto che la nozione di unicità del sito si identifica nell'identità dell'area territoriale di installazione degli impianti, venendo integrata qualora due o più impianti siano tra loro prossimi e, dunque, siano concepibili come parti di un progetto unitario, teso al perseguimento del medesimo scopo concreto, presupposto che può riscontrarsi a fronte di impianti ubicati nella stessa particella ovvero in presenza di particelle catastali contigue (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8718 e sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747), nel caso in questione deve escludersi l'integrazione della fattispecie in quanto i due impianti sussistono in due particelle non contigue; non rileva l’eventuale sussistenza nella stessa particella del punto di connessione che, quanto meno ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, non può essere considerato come parte integrante dell'impianto del privato e d’altra parte l’unicità del nodo di raccolta e della Linea MT sono riconducibili al gestore e non alle imprese. 10.9. Nemmeno le coincidenze di date relative alla fase burocratica e costruttiva paiono decisive al fine di desumerne la fattispecie di artato frazionamento. Infatti, come chiarito con la decisione n.10404/22 sopra citata, <è plausibile che professionisti, i quali in un piccolo centro verosimilmente curano molteplici pratiche similari, si organizzino per assolvere gli adempimenti burocratici nelle medesime giornate. Le date riferite all'esecuzione dei lavori ed all'avvio della gestione rimangono, poi, condizionate sia da professionisti ed imprese incaricati, che logicamente cercano di far convergere gli adempimenti relativi ad incarichi in aree limitrofe, in modo da massimizzare il guadagno, sia da E-distribuzione, che impone il proprio "calendario", al quale è finalizzata l'organizzazione dell'impresa costruttrice>. 11. Assorbiti ulteriori profili, al cui esame la parte non mantiene alcun interesse, l'appello deve quindi essere accolto, con il conseguente accoglimento, in riforma della decisione appellata, dei ricorsi in primo grado e, per l'effetto, l'annullamento degli atti ivi impugnati.