Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese, ha dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire di un Comune laziale da noi difesa, in quanto da progetto l'edificio sarebbe dovuto essere edificato dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione.

Leggasi testualmente nella sentenza: "14. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio sul sito in questione giacché le misurazioni avrebbero accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microtesla di cui alla l. 36 del 2001 e al d.P.C.M. 8 luglio 2003, per cui la determinazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della l. n. 36/2001, sarebbe superflua. In altre parole, sarebbero inesistenti i rischi per la salute e l’incolumità pubblica e privata. 14.1. Il motivo è infondato. L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile (ex multis, sent. Consiglio di Stato, sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021). La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. In particolare, il vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto. La procedura segue la seguente scansione: una volta identificata la linea elettrica i soggetti interessati o il Comune devono richiedere al gestore della linea la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) in formato numerico. Tale distanza, fornita dal gestore, individua un corridoio con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere. Per i casi complessi (presenza di due o più linee parallele, presenza due o più linee che si incrociano), oltre alle singole DPA delle linee si devono richiedere al gestore le APA (Aree di Prima Approssimazione). Tali aree rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Una volta nota la DPA (e quando necessario l’APA), nel caso in cui l’edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, né con le aree individuate dalle APA, il Comune può procedere direttamente ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui, invece, l’edificio ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione. Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse. N. 02256/2022 REG.RIC.

Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato. In sintesi, se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A., il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.

14.2. Nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto in violazione della fascia di rispetto di cui all’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 36/2001, da calcolarsi ai sensi del d.m. 29 maggio 2008, sicché la misurazione effettuata dall’ARPA Lazio con i sopralluoghi del 11 dicembre 2019, 9 luglio 2020 e 21 gennaio 2021, da cui risulterebbe il non superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione dell’obiettivo di qualità non rileva poiché le misurazioni hanno riguardato un momento contingente e non hanno tenuto conto che sussiste comunque la fascia di rispetto all’interno della quale non può essere allocato l’esercizio commerciale originariamente assentito con il permesso di costruire poi annullato. Ciò si desume anche da quanto ha affermato la stessa ARPA Lazio, nel corso del N. 02256/2022 REG.RIC. sopralluogo del 9 luglio 2020, laddove ha confermato “le misure eseguite in data 11/12/2019”, precisando “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all’ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A. Il Dr. inoltre ha spiegato che le misure eseguite in data 11/12/2019 sono misure puntuali volte a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia” (doc. 15 del fascicolo di primo grado). Ciò è confermato dalla nota del 25 gennaio 2021, depositata dal Comune nel giudizio di primo grado in data 6 aprile 2021, ove si indica espressamente che le misurazioni puntuali del campo elettrico e magnetico effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto dell’elettrodotto, che invece compete al gestore della linea elettrica.

Sul punto l’ARPA Lazio si era già espressa, nei medesimi termini, con nota del 28 ottobre 2020, pure in atti e con la nota di trasmissione del 20 gennaio 2021 prot. n. 3118 ARPA precisa che “le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti che per legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi” (all. 3 primo grado dep. Comune).

15. Ancora gli appellanti ritengono erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire nonostante le verifiche dell’ARPA Lazio avessero escluso, in fase di misurazione del campo magnetico, il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla. Inoltre, il vizio di carenza di partecipazione di TERNA sarebbe un vizio formale e l’amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato l’interesse pubblico con quello dei privati. 15.1. Le censure sono infondate. In primo luogo, è necessario rilevare come il provvedimento comunale risulti ad una piana lettura ben motivato con riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità. In relazione all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi, appare altresì evidente la prevalenza dei richiamati interessi pubblici rispetto a quello privato di cui sono portatori gli appellanti, trattandosi di un fabbricato da adibirsi al pubblico e da realizzare nella fascia di risetto dell’elettrodotto. L'Amministrazione ha fatto espresso riferimento all’esigenza di garantire il rispetto della disciplina urbanistica e alla pericolosità derivante dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione, anche in relazione alla destinazione commerciale del manufatto in questione, con prevedibile elevato flusso di utenti sicché non si ravvisano i vizi rubricati: ha infatti ritenuto prevalente “il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica” rispetto alla “natura commerciale dell’attività che i Sig.ri intendono svolgere all’interno dell’erigendo immobile”.