Il Tar Campania, a seguito del ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di un concorrente secondo classificato in una gara di appalto, ha respinto il ricorso affermando il seguente principio: “Ed invero deve al riguardo applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell'interpretazione delle clausole del bando per l'aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell'applicazione; inoltre, tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis; tuttavia, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c. (dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative), impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2012, n. 3687)”.
“Pertanto, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse (e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo) che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709)”.
“Pertanto, quando la formulazione letterale della lex specialis lasci spazi interpretativi, come nella fattispecie de qua, va prescelta l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura”.
“Da ciò l’infondatezza delle censure formulate da Brs Cappuccio, atteso che la stampante offerta da Agfa Gevaert rientra nella seconda tipologia dell’allegato 3) (trattandosi di stampante con tecnologia termica)”.
“Ciò senza mancare di rilevare che, come evidenziato nelle difese, neppure la stampante offerta dall’altro concorrente, ove la clausola del capitolato venisse interpretata nel senso indicato dalla ricorrente principale, sarebbe conforme alle specifiche tecniche, non potendo intendersi come stampante laser con tecnologia termica”.
Tar Campania, Napoli n. 7426/2018