Un concorrente (rappresentato dal nostro studio) classificatosi al secondo posto della graduatoria ha impugnato l’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto invocando l’esclusione dell’aggiudicatario per carenza di elementi essenziali previsti nell’offerta tecnica ed economica come requisiti tecnici quantitativi minimi.

La documentazione di gara, imponeva, al singolo concorrente, in relazione alle predette tipologie di postazioni richieste, di formulare l’offerta in coerenza al fabbisogno minimo di postazioni come quantificato – dallo stesso capitolato - per le singole Asl.

Il medesimo capitolato, poi, prescriveva alle ditte concorrenti di indicare nell'offerta economica il prezzo unitario per ogni tipologia di postazione comprensivo delle attività di installazione e posa in opera.

Per una delle Asl è stata accertata la mancata fornitura di postazioni informatiche nel quantitativo richiesto nell'offerta tecnica e la circostanza è stata ammessa nelle difese scritte della stazione appaltante.

Infine il Tar conclude: “Ne consegue la difformità tra l’offerta tecnica e l’offerta economica con conseguente parametrazione di quest’ultima su un numero inferiore di postazioni rispetto a quelle richieste dalla lex specialis a pena di inammissibilità dell’offerta”.

Tar Puglia, Bari 553/19