A seguito di un ricorso presentato dalle guardie giurate zoofile volontarie associate della Regionale Lazio avverso il provvedimento di revoca del distintivo e della pettorina di guardie zoofile regionali, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione: “Va premesso, in generale, che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, l’articolo 10 del T.U.L.P.S. che prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, sicché, sotto tale profilo, l’omesso richiamo di tale disposizione nel provvedimento impugnato non inficia la validità dello stesso, che rientra tra i provvedimenti tipici che l’Amministrazione può emettere a fronte delle autorizzazioni di polizia rilasciate”.
“Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa risulta che l’associazione ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione ad adottare, per le associate guardie giurate zoofile volontarie l’uniforme (consistente in un fratino e in un distintivo) per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria zoofila ai sensi della legge 189/2004, previa verifica della validità dei titoli prodotti, ovvero per l’associazione l’iscrizione al Registro Regionale quale associazione protezionistica e, per gli operatori volontari, l’avvenuto riconoscimento di guardia zoofila regionale, ai sensi della Legge Regionale 21/10/1997 n. 34/97”.
Sulla base di tali presupposti è stato poi rilasciato ai volontari il decreto prefettizio di nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S, previa presentazione di istanze (compilate su apposito modulo predisposto da questa Divisione P.A.S.) da parte del responsabile dell’associazione, che ne chiedeva il rilascio ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza zoofila volontaria, prevista dall’art.6 della legge 20/07/2004 n.189.
Tar Lazio, 1/10/2018