Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del concessionario della gestione di un cimitero avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco affermando il seguente principio: “Le affermazioni censurabili sono quelle riguardanti l’imputabilità all’amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l’obbligo di provvedere in capo alla stessa Amministrazione, sicché l’ordinanza impugnata è illegittima.
“Attesa l’inerzia del competenti uffici, una volta venutasi a creare l’emergenza di igiene pubblica ed emessa l’ordinanza commissariale del 18 febbraio 2017, il Dirigente dell’Area urbanistica ed assetto del territorio – Ufficio cimiteriale avrebbe dovuto darvi esecuzione, provvedendo all’avvio a cremazione delle 195 salme mummificate, ponendo a carico dell’ente comunale non solo i relativi oneri economici, ma anche gli adempimenti propedeutici e l’affidamento dell’attività materiale di cremazione (in conformità alle prescrizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)”.
Ed ancora: “La circostanza che, con l’avvio della gestione del cimitero comunale, da parte del concessionario, a far data dal 2 marzo 2017, tutte le attività connesse a tale gestione siano state poste a totale carico –anche economico- del concessionario, non comporta affatto -come sostenuto dall’amministrazione appellata e dalla sentenza gravata- che sia “necessariamente” venuto meno l’ordine contenuto nella pregressa ordinanza commissariale, tanto da poter addebitare alla società subentrata nella gestione la (permanenza della) situazione di pericolo per la pubblica igiene –posta a fondamento dell’ordinanza del 18 febbraio 2017- che la stessa non aveva in alcun modo contribuito a determinare.
“In mancanza dell’obbligo di provvedere in capo al concessionario, sono irrilevanti le diffide indirizzate al concessionario dall’amministrazione comunale, prima dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata”.
Cons. Stato 27/09/2018