Il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania ha indetto una gara per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il “Noleggio operativo servizio di gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema hardware e software Ris-Pacs, CR e Sistemi di Stampa” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a).
Con il ricorso di primo grado, seguito da motivi aggiunti, la società seconda classificata ha impugnato dapprima la proposta di aggiudicazione e poi il successivo provvedimento di aggiudicazione in favore della società da noi rappresentata.
Secondo la ricorrente, infatti, l’offerta di quest’ultima non sarebbe stata rispondente alle specifiche tecniche richieste in sede di gara: l’Allegato 3 del Capitolato Tecnico, relativo alle cd. “Specifiche tecniche dei sistemi di stampa” prescriveva, tra le caratteristiche minime richieste, il seguente metodo di stampa, ovvero “Stampa laser, con tecnologia termica diretta o equivalente”.
La società Afga, a detta della ricorrente, non avrebbe offerto stampanti con il metodo di “stampa laser” di qualunque tipologia, ma solo con il metodo di stampa mediante “testina termica”, quindi non con modulo laser.
Inoltre, a seguito di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, su richiesta della stessa società BRS Cappuccio, in ordine al quesito “Relativamente all’allegato 1) del capitolato tecnico CR e Stampanti si chiede di chiarire se i CR Multiplate dovranno essere considerati Multislot e non Multiplate ed essere quindi assimilati a quelli Monoslot richiesti nell’Allegato 2) del capitolato tecnico CR e Stampanti, ed essere quindi in grado di trattare in contemporanea, anche in rapida successione, più Imaging plates cassette”, la stazione appaltante aveva risposto che le attrezzature da offrire avrebbero dovuto essere in grado di “trattare in multipurpose più imaging plates contemporaneamente”.
Il TAR ha correttamente interpretato l’Allegato 3 del Capitolato Tecnico che richiedeva metodi di stampa laser, con tecnologia termica diretta, o equivalente.
E’ del tutto evidente che tale disposizione, ove interpretata sia in senso letterale che sistematico, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti in commercio,
richiedesse tre diverse tipologie di metodi di stampa: a) laser; b) con tecnologia termica; c) altro prodotto equivalente.
Il testo del capitolato speciale contiene un errore di punteggiatura, come giustamente rilevato dall’appellata: la dicitura “metodo di stampa” avrebbe dovuto essere accompagnata da due punti, in quanto ad essa seguiva un elenco; la specifica
“con tecnologia termica” si riferisce al metodo di stampa e non alla specifica “laser”.
L’errore di punteggiatura non è comunque tale da non consentire l’interpretazione della previsione, tenuto conto che le due forme di stampa (laser e termica diretta) utilizzano tecnologie alternative ed incompatibili tra loro (la luce nel caso del laser ed il calore nel caso della tecnologia termica). Non è, quindi, persuasiva la tesi dell’appellante secondo cui l’utilizzo della tecnologia termica costituirebbe un accessorio della stampante laser, tenuto anche conto che non sono stati forniti sufficienti elementi di prova a sostegno dell’esistenza di tali apparecchiature, anche alla luce dei rilievi svolti dalla società aggiudicataria sul punto.
Ad ogni buon conto, come ha correttamente ritenuto il TAR, in caso di ambiguità della clausola risultano comunque applicabili i principi consolidati della giurisprudenza del favor partecipationis in sede di interpretazione della specifica tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709).
Peraltro, la tesi dell’appellante si scontra anche con il principio di equivalenza previsto dall’art. 68 del d.lgs. 50/2016, richiamato nell’art. 4 del Capitolato, e comunque previsto dalle stesse specifiche tecniche di cui all’Allegato3, che fanno comunque riferimento ad un prodotto equivalente.
Alla luce di queste ed altre argomentazioni il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della ditta seconda classificata.