Il Tar ha accolto le nostre tesi (nel caso di specie difendevamo un Comune) ed ha respinto, in sede cautelare, l'istanza di un privato destinatario di un'ordinanza di demolizione di un'opera edilizia abusiva che aveva presentato al Comune una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 Dpr 380/01.
Il ricorrente sosteneva che la presentazione di tale istanza fosse di per sé idonea a far dichiarare improcedibile il ricorso e, di conseguenza, avrebbe costretto il Comune a pronunciarsi preventivamente su di essa e, in caso di esito rigetto della medesima, adottare una nuova ordinanza di demolizione.
Il Tar, invero, in accoglimento delle difese del nostro studio ha ritenuto di dover applicare il principio stabilito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, confermata anche di recente dalla sentenza della Sezione Seconda n. 3954 del 13 giugno 2019 in base al quale, la proposizione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 Dpr cit. provocherebbe l'effetto di sospendere – soltanto temporaneamente – gli effetti della precedente ingiunzione di demolizione delle opere per le quali è stata presentata l'istanza di sanatoria.
Infatti, una volta decorso il tempo legalmente stabilito per la definizione della pratica di sanatoria da parte dell'amministrazione, nel caso di adozione di un espresso provvedimento di rigetto della richiesta (ovvero della formazione di un rigetto tacito, ai sensi dell'art. 36, comma 3 D.P.R. 380/01), l'ordinanza di demolizione emessa in principio riacquisterebbe pienamente la sua efficacia.
Nel caso di accoglimento dell'istanza del privato, invece, l'ingiunzione a demolire resterebbe definitivamente priva di effetti, rendendo quindi improcedibile – solamente in tale ipotesi – il ricorso precedentemente proposto avverso il provvedimento repressivo dell'abuso.
La conseguenza processuale della sopravvenuta carenza di interesse non potrebbe quindi essere connessa alla mera proposizione dell'istanza di accertamento di conformità, poiché sussisterebbe la possibilità per l'ordinanza di demolizione di riacquistare pienamente efficacia in caso di rigetto della domanda di sanatoria.
In ossequio a tale principio il Tar ha così deciso: "Considerato che il ricorrente ha depositato istanza di accertamento di conformità del 28.10.2019, allo stato non definita; che, pertanto, l’atto impugnato non pu essere allo stato eseguito; che per tale ragione difetta periculum in mora; che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, vista la peculiarità della fattispecie".