Il Tribunale ha accolto le nostre tesi in difesa di una primaria società di gestione della pubblica illuminazione nazionale (concessionaria del servizio di pubblica illuminazione) nei confronti di un importante Comune campano, ravvisando l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento sollevate dall'Amministrazione con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di un ingente importo a titolo di canoni di gestione e ratei di ammortamento dei lavori di ammodernamento degli impianti in precedenza eseguiti.
Leggasi testualmente nella sentenza del Tribunale: "Come evidenziato, il Comune ..., a ben vedere, non contesta il rapporto ma presenta sette censure (omissis). Ebbene, deve valutarsi che di queste sette eccezioni, sei sono state già vagliate con sentenza n. 664/2009, emanata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta e depositata in data 22.12.2009. Nella sentenza depositata agli atti, infatti, espressamente si legge che il Comune di ..., a sostegno dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2007, rappresentava la sussistenza di inadempienze, disservizi e anomalie; mancato collaudo dei lavori di adeguamento degli impianti per il risparmio energetico e del servizio di gestione di illuminazione; acquisizione da par-te dell’opposta di risparmi impropri dovuti all’utilizzo di tensione in uscita dai quadri elettrici di proprietà dell’opponente pari a 205 volt anziché 220; necessità di riduzione dei canoni in quanto il contratto prevedeva 8.921 centri luminosi mentre l’ultimo censimento ne aveva individuato solo 8.264; mancata installazione di quanto previsto nell’art. 11 della convenzio-ne; mancata manutenzione di 199 pannelli fotovoltaici.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza di cui sopra, rigettando l’opposizione, di fatto, ha direttamente o mediatamente vagliato le censure proposte.
Come già affermato è la stessa parte opposta ad affermare che dette censure sono state già valutate con la sentenza richiamata e, quindi, risultano coperte da giudicato con conseguente mancata possibilità di riproposizione.
Deve darsi per provato, quindi, in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che la sentenza richiamata risulta passata in cosa giudicata.
Né il Comune presenta alcuna contestazione alla circostanza che le sei eccezioni di cui sopra siano state già vagliate pro-prio dalla richiamata sentenza e che, quindi, siano coperte da giudicato. Nello specifico, infatti, il Comune avrebbe quantomeno dovuto precisare che dette censure (o talune di esse) per quanto parallele, siano, in realtà, afferenti a questioni nuove e successive. Nulla di tutto ciò si rinviene negli atti processuali nei quali, infatti, l’ente pubblico si limita solo genericamente ad affermare che le fatture fanno riferimento ad altri periodi.
Occorre, invece, soffermarsi sull’ultima censura mossa che, invece, non risulta coperta dal giudicato di cui alla sentenza richiamata.
Come già accennato, in proposito parte opponente, riprendendo il contenuto del “verbale consegna impianti” del 07.03.2017 in atti, afferma che, a seguito di sopralluoghi congiunti del novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017, finalizzati a rilevare lo stato attuale dei quadri elettrici di co-mando e protezione afferenti gli impianti di illuminazione pubblica sarebbero emerse alcune inadempienze (omissis)
Ebbene, nel medesimo verbale consegna impianti si legge che, in primis, l’accettazione della riconsegna impianti è avvenuta con riserva e, in secondo luogo, che la stessa ATI risponde punto su punto alle suddette contestazioni. Con la memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., inoltre, la concessionaria appronta una specifica difesa relativamente a detti aspetti.
In primis evidenzia che la convenzione ha a oggetto immediato servizi di base, interventi di manutenzione ordinaria e interventi di miglioramento nell’ambito dell’appalto e non anche “servizi a richiesta”, tra cui i lavori di manutenzione straordinaria, i quali richiedono, invece, un iter specifico e diverso. In secondo luogo, inoltre, afferma che le contestazioni di cui al verbale risultano parti-colarmente generiche nel loro contenuto. Specifica, ancora, e in particolare, che lo stesso Comune, con nota prot. n. 66756 del 01.08.2016, limitava le attività oggetto dell’originaria convenzione, eliminando tutte le voci relative alla manutenzione ordinaria per poi, quasi un anno dopo, con il predetto verbale del marzo 2017 sollevare le suddette mancanze relative, però ad attività rientranti nella gestione ordinaria che lo stesso Comune sceglieva di eseguire in economica dall’agosto 2016. In proposito chiarisce che, anzi, tale documento è proprio la dimostrazione dello svolgimento a regola d’arte del servizio da parte della concessionaria prima del 01.08.2016, in quanto nessuna contestazione è stata mai sollevata prima di tale data e nessuna penale è stata mai applicata mentre solo a seguito dell’esonero dallo svolgere la manutenzione ordinaria, gli impianti hanno iniziato a non funzionare.
In relazione a detti aspetti (e agli altri e ulteriori contenuti nella memoria n. 1) non vi è stata alcuna contestazione.
Ebbene, poiché dal verbale consegna impianti (nonché dalle ulteriori difese e atti) le censure richiamate non sono temporalmente circostanziate, nel senso che non sono inquadrate, dal punto di vista temporale, in un periodo antecedente il 01.08.2016 (data in cui l’appalto del 2001 è stato limitato alla sola fornitura, monitoraggio e reperibilità), non è possibile imputare le medesime a parte opposta, oramai esonerata dallo svolgimento di quelle attività di cui sopra, ricomprese nell’art. 3 della convenzione e relativamente alle quali l’ATI (concessionaria) è stata esonerata dallo svolgimento.
Ne deriva, quindi, anche la presente eccezione va disattesa. Ne consegue, da tutto quanto esposto, che l’opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto".