Oggetto del ricorso è l'impugnativa della nota della Regione con cui si è comunicato alle ricorrenti la rinuncia all’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/03, ai sensi dell’art. 34, l. r. 38/2018, per la realizzazione di un impianto eolico.
Il Tar Basilicata, in sede di domanda cautelare, ha così deciso: "..Rilevato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase, come l’azione di annullamento appaia caratterizzata da sufficiente fumus boni iuris, con riguardo ai dedotti vizi di motivazione insufficiente e di obliterazione della fase di partecipazione procedimentale; Ritenuto, pertanto, in accoglimento dell’incidentale istanza cautelare, disporre il riesame dell’atto impugnato, secondo le rilevate criticità, da parte dell’Amministrazione resistente, stabilendo anche che quest’ultima versi in atti di causa il provvedimento di riesame, unitamente a copia di ogni documento ivi citato o comunque ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie l’incidentale istanza cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto dispone il riesame del provvedimento impugnato".