Il Tar ha accolto le nostre tesi a favore di una candidata ad un concorso pubblico, ammessa con riserva perchè priva del voto minimo di laurea di 105/110.

 

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "In virtù di un provvedimento cautelare di questo TAR erano stati ammessi a sostenere le prove di concorso sette candidati che non erano in possesso del requisito del voto minino di laurea uguale e/o superiore a 105/110 e per effetto di tale atto l’Amministrazione ha ammesso anche altri tre candidati che non avevano presentato ricorso ma che si trovavano nella medesima situazione.

Nella graduatoria finale i posti sono stati aumentati da 37 a 61 in virtù del piano triennale dei fabbisogni per il periodo 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n.18/2018.

La ricorrente si classificava all’esito delle prove di esame al 65° posto superata tra gli altri da sei candidati ammessi con riserva.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta il mancato rispetto del criterio di ammissione al concorso costituito dal voto minimo di laurea sostenendo che si tratta va di requisito autonomo e non di un’illegittima limitazione del requisito del titolo di studio previsto dal regolamento sui concorsi pubblici di cui al DPR 487/1994.

 

Il ricorso non può essere accolto perché attraverso la sua proposizione si vuole contestare l’esito parziale di un giudizio promosso da coloro che risultavano esclusi per mancanza di un voto di laurea pari almeno a 105/100 e che ha visto l’ammissione con riserva in sede cautelare e la successiva sentenza di accoglimento del ricorso con appello dell’ente fissato per l’udienza de .. innanzi al Consiglio di Stato.

La ricorrente avrebbe dovuto appellare la sentenza del TAR che aveva confermato l’ammissione con riserva: se anziché proporre appello, anche incidentale, ogni controinteressato potesse contestare l’atto frutto di provvedimento giurisdizionale proponendo autonomo contenzioso, ci sarebbe una moltiplicazione di contenziosi anziché utilizzare il rimedio dell’appello o dell’opposizione di terzo.

Non avendo utilizzato tali strumenti, la ricorrente deve attendere la sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe annullare la sentenza del TAR consentendole di giungere al risultato auspicato con il presente ricorso.