Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un concorrente escluso dalla gara europea a procedura aperta per l’approvvigionamento a carattere di somministrazione di mascherine di tipo chirurgico monouso per il personale dell’Aeronautica Militare.
Il Tar ha così deciso: "Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte nel gravame dalla parte ricorrente avverso la propria esclusione per carenza del requisito di cui al punto 7.2. del Disciplinare, dalla gara europea a procedura aperta indetta per l’approvvigionamento a carattere di somministrazione di mascherine di tipo chirurgico monouso per il personale dell’A.M., si appalesano assistite da sufficienti profili di fumus boni juris;
Considerato infatti che correttamente la società in sede di gara presentava la dichiarazione di avvalersi del fatturato di proiezione relativo al mese di maggio 2020, e non del fatturato dell’ultimo triennio, attestante l’effettivo possesso dei requisiti del fatturato di cui all’art. 7.2 del Disciplinare, come la disposizione consentiva alle imprese che avessero iniziato l’attività da meno di tre anni, tenuto conto che, ancorché costituita nel 2010, la società medesima aveva avviato l’attività di produzione, commercializzazione ed utilizzo delle mascherine facciali solo dal 6.5.2020, giusta autorizzazione dell’Istituto Superiore della Sanità (prot. n. 16159) e riconoscimento dei codici ATECO per i dispositivi sanitari (codice ATECO 32.50.12 e 32.99.19), cui in data 15.5.2020 seguiva la modifica dell’oggetto sociale, già comprendente attività di tipografia, serigrafia, altre stampe di arti grafiche, per aggiungere la nuova attività di produzione di mascherine filtranti non utilizzabili come dispositivi medici e di mascherine filtranti ad uso medico (estratto della visura camerale storica, all.13 Ricorrente); e dunque prima di tale ultima data la società ricorrente non operava nel settore dei dispositivi sanitari;
Valutato favorevolmente il periculum prospettato dalla ricorrente, nel bilanciamento degli interessi delle parti;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, attesa la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie
l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Spese compensate.