Il Tar Basilicata ha accolto il nostro ricorso a tutela di due imprese private che svolgono la loro attività nel settore eolico.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "La società omissis e la società omissis, con atto depositato il 31 marzo 2020, sono insorte avverso la nota in epigrafe con cui la Regione intimata ha disposto «la rinuncia» all’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ai sensi dell’art. 34, l.r. n. 38 del 2018, deducendo in diritto, da piùmangolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 6 maggio 2020, con ordinanza n. 119 del 2020, l’incidentale istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame della contestata nota alla luce delle circostanze dedotte ricorso.

L’amministrazione resistente, tuttavia, non risulta aver svolto il riesame del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato alla stregua della motivazione che segue. In ordine all’azione di annullamento, coglie nel segno la dedotta censura di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, parte ricorrente ha sostenuto che tale obliterazione gli ha precluso di esporre elementi utili a dimostrare l’erroneità delle ragioni addotte da parte resistente, nonché l’impossibilità di sussumere la vicenda in esame nell’alveo previsionale di cui all’art. 34 della richiamata legge regionale n. 38 del 2018, al di fuori dei casi ivi indicati, di modo che lo svolgimento del contraddittorio, con giudizio di prognosi postuma, appare di significativo rilievo.

 Del pari va condivisa la censura di motivazione insufficiente, non avendo l’Amministrazione regionale adeguatamente considerato le ragioni di diritto esposte da parte deducente in sede di ricorso. Neppure è stata data esecuzione alla cennata ordinanza di questo Tribunale, così da emendare il ravvisato deficit motivazionale.

 

Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento dell’azione impugnato, restando assorbita ogni altra censura, e per l’effetto l’annullamento dell’atto impugnato, con espressa salvezza di ulteriore attività amministrativa.

9. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo".