Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difese di un Comune, ha respinto il ricorso di un titolare di farmacia contro la delibera che istitutiva una nuova sede farmaceutica in base al criterio demografico.

Leggasi testualmente nella sentenza: "Va in primo luogo rilevata la tardività del gravame, ex art.41, comma 2 c.p.a., atteso che la delibera g.c. n.16 del 20 febbraio 2019 veniva pubblicata nell’Albo Pretorio per giorni 15 a decorrere dal 21 febbraio 2019, in applicazione dell’art.124 del D.Lgs. n.267 del 2000 (cfr. doc. 2 atti controinteressata), e dipoi impugnata con ricorso notificato solo il successivo 13 gennaio 2020, dunque ben oltre il termine perentorio di decadenza di giorni 60 di cui all’art.29 c.p.a. (cfr., in ultimo, TAR Lazio, II quater, n.610 del 2020).

Assorbite le ulteriori eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione, il gravame appare in ogni caso destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte. Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di atto amministrativo a carattere generale, di tipo pianificatorio, emesso all’esito di valutazioni discrezionali e che non necessita di un’analitica motivazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n.8667 del 2019).

Tanto precisato, la delibera g.c. n.16 del 2019 in ogni caso non appare all’evidenza irragionevole, nel tendere a razionalizzare in modo omogeneo, per bacini virtuali d’utenza, le circoscrizioni territoriali farmaceutiche, tenendo conto delle caratteristiche del territorio ed in particolare della viabilità, come evincibile dalla piantina allegata, considerando, nell’istituzione della nuova sede, l’incremento della popolazione residente, nell’ottica di rendere agevole l’accesso dei cittadini al servizio farmaceutico (cfr. motivazioni delibera, all.1 al ricorso). Va inoltre rilevato, trattandosi come visto di un atto amministrativo generale di pianificazione, che non sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare l’avvio del relativo procedimento, ex art.13, comma 1 della Legge n.241 del 1990 (cfr. TAR Sicilia-Catania, IV, n.935 del 2020, Cons. Stato, III, n.3136 del 2018, n.2557 del 2017); che non emerge poi alcun interesse della ricorrente a contestare un asserito diritto di prelazione esercitato dal Comune sulla nuova sede farmaceutica 13. Ne consegue che l’atto impugnato risulta esente dai vizi dedotti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza".