Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune nella controversia relativa alla fase esecutiva dell'ordinanza di demolizione di un edificio abusivamente eseguito.
Leggasi testualmente nella sentenza del Tar:"3.1. I ricorrenti hanno realizzato sul terreno di loro proprietà un intervento abusivo, in assenza di permesso di costruire, in area assoggettata a vincolo aereoportuale ed in mancanza del nulla osta del Genio civile per zone a rischio sismico. 3.2. Il Comune dapprima ordinava la sospensione lavori con ordinanza n. 184/2009, contestualmente comunicando agli interessati l’avvio del procedimento volto alla demolizione dell’opera. Questi ultimi proseguivano comunque l’attività costruttiva, violando i sigilli ed effettuando opere volte ad assicurare l’uso abitativo del manufatto, tanto che ne seguiva anche un giudizio penale conclusosi con il decreto penale di condanna n. 503/2011 e con un ordine di demolizione e di rimessione in pristino. Il Comune, con l’ordinanza n. 312 del 18.9.2009, intimava ai ricorrenti di provvedere alla demolizione dell’edificio ed al ripristino dello stato dei luoghi. A seguito dell’attività amministrativa appena riassunta, il Comune ha quindi adottato gli atti oggetto dell’odierno gravame i quali attengono, invece, alla relativa fase esecutiva: una volta prodottosi l’effetto legale acquisitivo della proprietà, il Comune ha infatti avviato la procedura di recupero dell’immobile, intimandone lo sgombero, sicché la parte ricorrente ha impugnato l’ordine di sgombero e la nota di trascrizione dell’acquisto del bene. 4.1. Inoltre, il Comune ha deciso di chiedere la corresponsione di un’indennità di occupazione dell’immobile, maturata dal perfezionamento della traslazione. Ciò è accaduto sulla base della nota del Commissario straordinario prot. 4672 del 29.1.2015; di due delibere di Giunta (n. 24 del 2017 e n. 34 del 2017), con cui si è quantificata l’indennità, parametrandola alla media dei canoni locativi di immobili ERP occupati senza requisito reddituale; e del successivo ordine di pagamento"
"In via preliminare, il Tribunale è tenuto a definire l’oggetto della controversia sul piano della giurisdizione. 1.1. Premesso che numerosi atti impugnati attengono non già alla fase esecutiva di materiale apprensione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, ma piuttosto alla pretesa del Comune di percepire un’indennità di occupazione, da quando si è perfezionato l’acquisto della proprietà, fino all’effettivo rilascio, il Collegio richiama al riguardo quanto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 11693/2020 emessa in relazione ad un’analoga fattispecie secondo cui: “tali atti sono sottratti alla giurisdizione amministrativa, poiché la relativa domanda ha fondamento nel diritto di proprietà ed attiene ad una procedura ove l’amministrazione, priva di poteri autoritativi conferitile dalla legge, agisce per conseguire un’utilità (il cd. danno figurativo da occupazione abusiva di un bene) che eventualmente le potrebbe spettare iure privatorum. A tale profilo, del resto, deve agganciarsi la censura di cui al punto 6.1 del ricorso principale, ove, contestando la violazione dell’art. 23 Cost. perché il Comune avrebbe agito in difetto di previsione di legge, si pone una questione di sussistenza del potere”. 1.2. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in considerazione della “sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. nelle materie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio (art. 133 c.p.a.), proprio perché una controversia patrimoniale sulla debenza di un’indennità da occupazione abusiva non ha nulla a che vedere con la trasformazione del suolo, 1. In via preliminare, il Tribunale è tenuto a definire l’oggetto della controversia sul piano della giurisdizione. 1.1. Premesso che numerosi atti impugnati attengono non già alla fase esecutiva di materiale apprensione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, ma piuttosto alla pretesa del Comune di percepire un’indennità di occupazione, da quando si è perfezionato l’acquisto della proprietà, fino all’effettivo rilascio, il Collegio richiama al riguardo quanto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 11693/2020 emessa in relazione ad un’analoga fattispecie secondo cui: “tali atti sono sottratti alla giurisdizione amministrativa, poiché la relativa domanda ha fondamento nel diritto di proprietà ed attiene ad una procedura ove l’amministrazione, priva di poteri autoritativi conferitile dalla legge, agisce per conseguire un’utilità (il cd. danno figurativo da occupazione abusiva di un bene) che eventualmente le potrebbe spettare iure privatorum. A tale profilo, del resto, deve agganciarsi la censura di cui al punto 6.1 del ricorso principale, ove, contestando la violazione dell’art. 23 Cost. perché il Comune avrebbe agito in difetto di previsione di legge, si pone una questione di sussistenza del potere”. 1.2. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in considerazione della “sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. nelle materie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio (art. 133 c.p.a.), proprio perché una controversia patrimoniale sulla debenza di un’indennità da occupazione abusiva non ha nulla a che vedere con la trasformazione del suolo,1.7. Ne segue che va dichiarato difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine: a) alle due delibere di Giunta (n. 24 del 2017 e n. 34 del 2017), con cui si è quantificata l’indennità, parametrandola alla media dei canoni locativi di immobili ERP occupati senza requisito reddituale; b) alla nota prot. 4672 del 29 gennaio 2015 del Commissario Straordinario che ha stabilito che il canone di locazione di occupazione temporanea, nelle more della demolizione delle abitazioni abusive, potesse essere definito applicando la disciplina civilistica ex art. 1591 c.c. o, in alternativa, la disciplina prevista per gli immobili ERP; in riferimento all’ordine di pagamento (provvedimento n. 14229 del 16 marzo 2016); 3) alla delibera del Consiglio comunale (n. 18 del 2017) impugnata con motivi aggiunti, al solo fine di contestare la pretesa creditoria".