Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha rigettato la domanda di sospensiva con la seguente motivazione.
Leggasi testualmente: "Ritenuto che, ferma la necessità di approfondimento nel merito dei motivi di appello sull’esatta portata e rilevanza della relazione archeologica ai fini della procedura di gara in esame, la domanda cautelare non può essere accolta per difetto del periculum in mora: per un verso, il contratto è stato stipulato e l’appalto ha avuto un principio di esecuzione (essendo stati anche adottati documenti ed elaborati necessari per la redazione dello strumento urbanistico, quale il “documento preliminare di indirizzo” giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 novembre 2020), per altro verso pare prevalere, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello dell’Amministrazione alla prosecuzione dell’appalto, avente ad oggetto la redazione ai fini della successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale Generale"
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2990/2021). Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.