Il CNAPPC, in accoglimento delle nostre tesi a difesa del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e dei consiglieri di maggioranza, ha respinto il reclamo contro le elezioni dell'Ordine proposto dai consiglieri non eletti.

Il reclamo e i motivi aggiunti sono infondati, come anche l'istanza istruttoria, che ha natura meramenie esplorativa.

ll reclamo, innanzitutto, si fonda su elementi indiziari e non circostanziati, su congetture e richiami, "sentito dire" di terzi, neppure identificati.

A tal riguardo, è necessano sottolineare, in vra assolutamente assorbente, che i reclamanti non hanno assolto alla c.d. "prova di resistenza", che avrebbe dovuto essere ancora più rigorosa se si considera

lo scarto di 346 voti tra i candidati eletti e chi li ha seguîti in graduatoria.

Nel reclamo non viene indicato quale dei vizi rilevati avrebbe potuto dar luogo a un diverso esito del confronto elettorale, considerati i numeri appena riportati.

ll bene primario protetto è la validità del risultato elettorale; esso per essere messo in dubbio, necessita nel contenzioso di un serio e concreto principio di prova, né puo essere legittimata una azione

che, proposta in modo generico, sia finalizzata ad acquisire elementi di irregolarità delle consultazioni attraverso il giudizio.

Venendo aisingoli motivi di reclamo, valga, in ogni caso, quanto segue.

Quanto alla pretesa irregolarità di funzionamento del seggio e alla violazione del regolamento del voto elettronico, quest'ultimo così prevede:

all'art. 1: "il presente Regolamento stabilisce le modalità di espressrbne del voto telematico da remota per le elezioni degli Ordini territoriali degli Architetti, P.P.C., ai sensi dell'art. 31 del D.L. 28/10/2020, 137 come convertito con modificazioni dalla L. 176/2020; all'art. 2 comma 2: "l'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica"; comma 3 lett. b): "prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gesfisce il sistema informatico:

la prima al Presidente del seggio elettorale; Ia seconda al Segretario del seggio e la terza al Referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2".

Quindi, nella specie, nessun vizio si rileva nello svolgimento delle elezioni dell'Ordine di Roma, che ha osservato il Regolamento medesimo, atto che in questa sede non può essere impugnato, essendo sottratta alla giurisdizione del CNAPPC la verifica della legittímità degli atti regolamentari.

La validità delle elezioni deriva anche dalla applicazione fatta dall'Ordine della nota del CNAPPC, irasmessa all'Ordine di Roma in data 18.05.2021, avente per oggetto: "Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale di Roma, quadriennio 2021-2A25" che, al secondo capoverso, così recita: "in tale delibera dovrà essere inserito, oltre al nome del Presidente e del Segretario del seggio elettronico, il referente tecnico della società che gestisce la piattaforma, ex art. 2 del Regolamento CNAPPC sul voto elettronico, che è il Sig. Cedric Boniolo della Sociefà Didanet S.r./. ".

Va da sé che, per le ragioni già esplicitate, neppure questa nota può formare oggetto di impugnativa in questa sede.

ln ogni caso, al verbale n. 1 del 22 settembre 2021, si dà atto che il dott. Cedric Boniolo (referente tecníco) è stato sostituito dall'ing. Marco Rocco in data 22 settembre 2021.

Nel verbale n. 2 del 23/09/2022, al secondo capoverso si precrsa che "in collegamento, alle 11,55, sono presenti i componenti del seggio per effetto della nomina ricevuta dal Consiglio dell'Ordine con

delibera n. 1783/96 del 07.09.2021:

architetto Leonardo Busirl Vici (Presidente);
architetto Luigi Mauro Catenacci (Segretario)".
Non era, invece, necessario dichiarare la presenza o meno del Referente tecnico ed il nominativo dello stesso, circostanza che comunque non può aver inciso sull'esito delle elezioni, né sulla scelta degli elettori.

Come già ampiamente dedotto, non è consentito fondare la doglianza afferente I'esito delle elezioni a circostanze difatto indimostrate o fondate su "sentito dire".
Come noto, secondo l'art. 2697 primo comma del codice civile: "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve pravare i fatti che ne costituiscano il fondamento" e cioè l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.

Si richiama in termini, inoltre, la decisione n. 621 del 13 gennaio 2017 del TAR Lazio, per cui: "nel giudizio elettorale, l'onere della allegazione  un principio di prova della sussistenza di un fatto impeditivo dell'accertamento del diritto della controparte alla correziane del risultato grava sulla parte che eccepisce tale fatto.

ln difetto di un princípio di prova, il Giudice non puo supplire alla carenza di parte mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Anche le operazioni di scrutinio che hanno seguito le operazioni di voto, risultano prive di vizi, certamente non tali da inficiare le elezioni.
Lo scrutinio risulta avvenuto in aderenza all'art. 4 comma 1 del Regolamento, che recita: "al termÌne delle operazioni di vata telematiche e dichiaratane la conclusione, il Presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del Segretario del seggio,..".
ln conclusione, non sussistono ragioni idonee a confutare l'esito delle elezioni elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Roma e Provincia per il quadriennio 2021-2025.

Il CNAPPC

respinge il reclamo