Il Tar ha accolto le nostre tesi a difesa di una società del settore sanitario impossibilità a partecipare ad una gara di appalto centralizzata.
Leggasi testualmente nell'ordinanza del Tar: "Come già rilevato da questa Sezione, l’indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo quadro non è stata sanata con le rettifiche apposte da ARIA s.p.a. alla lex specialis, per cui gli operatori economici non sono stati posti nella condizione di valutare ex ante i presupposti della loro partecipazione. L’articolo 33, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2014/24/UE prevede, tra le clausole dell’accordo quadro relative agli appalti da aggiudicare, <<se del caso>>, quelle che riguardano il profilo quantitativo. Secondo l’interpretazione più aderente ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, in quegli accordi quadro caratterizzati - come quello in oggetto - da prestazioni articolate e complesse e da rilevanti costi per gli investimenti infrastrutturali, non basta che gli atti di gara si limitino ad indicare il valore massimo complessivo delle prestazioni ma è richiesto che essi descrivano, in modo preciso ed univoco, la consistenza ed il valore delle singole prestazioni, al fine di consentire la predisposizione di offerte sostenibili e consapevolmente tarate sulle specifiche esigenze degli enti che hanno manifestato l’intenzione di partecipare all’accordo quadro (Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IV, 17 giugno 2021, causa C-23/20). Come già rilevato nelle citate ordinanze cautelari, il riferimento, contenuto nell’articolo 10 del capitolato tecnico, <<all’espressione del fabbisogno degli Enti>>, quale indicatore dei parametri di definizione del valore stimato delle prestazioni da fornire in forza dell’accordo quadro, non pare idoneo a definire con sufficiente approssimazione la quantità delle prestazioni stimate a misura. Neppure la modificazione della clausola di estensione del servizio ad altri enti sanitari, non inclusi nel perimetro dell’accordo quadro, pare idonea a delineare la tipologia delle prestazioni che gli stessi potranno richiedere. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Collegio ritiene che, in ragione dell’importanza e della complessità del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali, debba essere preferito quello di assicurare la più ampia ed informata partecipazione degli operatori economici, funzionale alla realizzazione di un effettivo confronto competitivo ed alla selezione della migliore offerta, rispetto alla sollecita definizione della procedura di gara per la stipulazione dell’accordo quadro. Ciò anche in considerazione della circostanza che, in attesa della conclusione della procedura di gara, gli enti del servizio sanitario potranno comunque approvvigionarsi dei servizi oggetto dei contratti conseguenti alla stipulazione dell’accordo quadro, a mezzo dei contratti ponte già stipulati. La domanda cautelare deve essere dunque accolta e, per l’effetto, deve essere sospesa l’efficacia del bando di gara e di tutti gli atti della lex specialis, così come rettificati a seguito della determinazione del Direttore generale di ARIA s.p.a. n. 329 del 27 aprile 2022, sino alla definizione del merito del ricorso. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite della fase cautelare tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto: a) sospende l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 dicembre 2022".