Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un privato al quale sono state contestate opere abusive all'interno di un immobile di proprietà, intimandogli la demolizione e la riduzione in pristino.
Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Rilevato, quanto invece alla realizzazione del soppalco, che il ricorrente assume che esso rappresenti una legittima pre-esitenza, risultando attestata la sua presenza nell’atto di acquisto dell’unità immobiliare, datato 26.2.1964, in maniera analoga agli altri locali contigui e precisando che non si rinviene o comunque non è reperibile il titolo urbanistico o il relativo progetto edilizio; Rilevato che Roma Capitale, nelle proprie memorie difensive, deduce circa l’infondatezza del ricorso rilevando che il soppalco non risulta graficizzato nella pianta planimetrica allegata all’atto notarile con il quale la Società ha venduto l’immobile al nonno del ricorrente nell’anno 1964 e sostenendo che tale discrasia, lungi dal poter essere risolta in un mero errore materiale, vada risolta con la prevalenza della planimetria sul testo del negozio, ciò che impedirebbe di ritenere accertata la presenza del soppalco a quella data; irrilevante sarebbe il decorso del tempo, non essendo soggetta a decadenza la potestà doverosa dell’Ente di imporre il ripristino dello stato legittimo;
Dato atto che, nella relativa istruttoria, il ricorrente ha depositato, tra l’altro, copia del “Modello 5 effettuato nel mese di marzo 1965)” evidenziando come da esso emerga il riscontro del rilievo, effettuato dal tecnico del catasto, della presenza di un “SOPPALCO” in cemento armato per una superficie complessiva pari a 18,40 mq. “della medesima natura e consistenza di quello attualmente esistente, come risulta dal sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato;
Dato atto che Roma Capitale, riesaminato il procedimento in esecuzione dell’ulteriore ordinanza collegiale nr. 6188 del 6 ottobre 2022, ha depositato in giudizio la nota prot. 28537 del 10 febbraio 2023, con la quale la Direzione Tecnica del Municipio Roma VII ha reso noto di aver richiesto al Dip.PAU. la copia del progetto e della concessione edilizia di realizzazione del fabbricato “al fine della valutazione di quanto contestato” e che, “in caso di irreperibilità degli elaborati di progetto si potrà far riferimento alla documentazione prodotta dal tecnico” del ricorrente, “costituente ai sensi dell’art. 9 bis del DPR n. 380/2001, legittimità delle preesistenze edilizie”;
Ritenuto, pertanto, che non avendo l’Ufficio contestato la rilevanza della documentazione prodotta da parte del ricorrente ai fini di cui all’art. 9 bis del DPR n. 380/2001 ed avendo solo riservato la stessa Amministrazione valutazioni in ordine a quanto contestato all’esito dell’eventuale reperimento del titolo edilizio (che rimane a tutt’oggi non conosciuto, essendo peraltro oggetto di un separato giudizio su un ricorso per l’accesso agli atti esperito dal ricorrente ed accolto con sentenza di questa Sezione del 6 dicembre 2022, nr. 16292), l’odierno ricorso introduttivo va accolto, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e con salvezza di nuovi provvedimenti dell’Autorità, da adottarsi, nel caso di sopravvenienze, con ogni garanzia di partecipazione al procedimento degli interessati".