La Suprema Corte di Cassazione ha accolto le nostre tesi a difese di un'Azienda sanitaria, dichiarando inammissibile il ricorso di una società factoring per conto di una struttura sanitaria accreditata.

Leggasi testualmente nell'ordinanza della Suprema Corte: "2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della regola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio; violazione degli artt.115, 116 cod.proc.civ., nonché dell’art.2697 cod.civ. 2.2.- La censura riguarda la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il gravame proposto da ...Factor in ordine alla pretesa genericità dell’exceptio inademplimenti avversaria non avesse chiarito né tale profilo di genericità, né sotto quale profilo non le avesse consentito di percepire la riferibilità dell’eccezione al mancato adempimento delle controprestazioni a suo carico. A parere della ricorrente la decisione sarebbe frutto di una mancata analisi e valutazione delle difese delle controparti sin dal primo grado di giudizio, in contrasto con le disposizioni codicistiche invocate, come cerca di illustrare riportando le difese avverse svolte in primo grado. Sotto questo profilo la censura è inammissibile perché non si appunta sulla statuizione indicata, né la contrasta mediante adeguata illustrazione del motivo di gravame svolto e della sua specificità, in violazione del principio secondo il quale «L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello.» (Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 3612/2022). Va aggiunto, inoltre, che inammissibilmente la ricorrente sollecita questa Corte a valutare direttamente la difese svolte dalle convenute in primo grado e la posizione processuale dalle stesse assunta, dalle quali – a suo dire – si sarebbe dovuto dedurre che l’Azienda Ospedaliera in quanto incaricata dei pagamenti non era soggetto tenuto alla verifica della correttezza delle prestazioni e della contabilizzazione dell’assistenza, e ciò senza nemmeno allegare che tali questioni erano già state tempestivamente prospettate in fase di merito mediante specifico gravame sottoposto alla Corte di appello. 2.3.- Sotto altro profilo la censura critica la esclusione della valenza probatoria delle schede RAD, prodotte unitamente alle fatture, deducendo che non erano state sollevate eccezioni dalle controparti in merito e che le parti non avevano eccepito l’inadempimento delle prestazioni. Per questo aspetto il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Infatti, la Corte di appello – ravvisando anche sul punto la genericità del motivo di gravame - ha affermato che la deducente UBI non aveva «replicato alcunchè a fronte del rilievo, viceversa formulato nella sentenza gravata, circa la connotazione unilaterale di siffatta documentazione…» (fol. 5 della sent.imp.) costituita dalle due fatture e dai due prospetti redatti con programma Excel, di guisa che l’invocazione del principio di non contestazione risulta del tutto estraneo alla statuizione sul punto.