Il Tribunale di Tivoli ha accolto il nostro ricorso, a tutela del concessionario di servizi e lavori, volto alla costituzione del Collegio Tecnico Consultivo, vista l'inadempienza del Comune all'obbligo di costituzione stabilito dall’art. 6 del D.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020 n. 120 e sulla base del procedimento indicato dall’art. 2.3 delle Linee Guida Attuative approvate con D.M. 703/2022.

Leggasi testualmente nel decreto Presidenziale: "L’art. 6 del D.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020 n. 120, prevede al comma 1 che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”. Con decorrenza dall’1 luglio 2023, il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici- in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici- all’art. 215 ha recepito la regolamentazione dell’istituto nei termini che seguono: “Collegio consultivo tecnico. 1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio e' obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.

La procedura da seguire in caso di inottemperanza all’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico era stabilita, al momento della proposizione del ricorso in esame, dall’art. 2.3 delle Linee Guida Attuative approvate con D.M. 703/2022, che prevedevano che “2.3.1. L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

2.3.3. In caso di mancata designazione la parte non inadempiente puo' rivolgersi al Presidente del tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT”. A seguito della recente entrata in vigore del Codice degli appalti è l’allegato V.2, che disciplina le “Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico” a regolamentare la procedura. In particolare l’articolo 1, intitolato “Formazione del Collegio e compensi”, prevede al comma 2 che “I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1dell'articolo 2, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse”.

Quanto poi alla “Costituzione e insediamento del Collegio” è l’art.2 a prevedere che “1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT”. ****

Così evidenziata la normativa vigente, ricorrono nel caso in esame i presupposti per l’obbligatoria costituzione del Collegio consultivo tecnico. In primo luogo si osserva che, a seguito di procedura di gara ristretta indetta dal Comune (bando pubblicato sul GUCE in data 21.2.2013), avente ad oggetto sia la realizzazione dell’ampliamento del cimitero esistente che la gestione completa del cimitero esistente e di quello nuovo da erigere, il Consorzio è concessionario dei servizi cimiteriali dell’ente comunale per la durata di venticinque anni, in forza di contratto stipulato in data 9.10.2014; tale contratto prevede, oltre alla gestione del cimitero esistente e di quello nuovo da erigere, la realizzazione di lavori di ampliamento dell’importo di euro 19.990.000,00 (come risulta dal quadro economico allegato alla documentazione di gara), eccedente la soglia comunitaria di cui all’art. 35 d. lgs. 50/16 (pari ad euro 5.350.000,00), applicabile in virtù del disposto dell’art. 226 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Accertato il ricorrere dei presupposti per l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico, non risulta contestato da parte del Comune resistente il diniego alla procedura di nomina del proprio componente e del presidente del collegio.

 P.Q.M.

 accerta e dichiara l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico;