Il Tar ha accolto il nostro ricorso volto a chiedere l'annullamento del silenzio rifiuto per conto di un'impresa che è in attesa di ricevere il rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Leggasi testualmente: La OMISSIS con istanza ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La OMISSIS. ha trasmesso la documentazione, richiesta con i verbali delle Conferenze di Servizi del 31.3.2021 e del 23.9.2021. Nella terza riunione del 24.3.2022 la Conferenza di servizi ha precisato che non può “essere espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale”, stabilendo, però, che tale giudizio negativo “si intenderà definitivo, qualora non pervengono osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente verbale”, che è stato trasmesso alla OMISSIS soltanto con pec del 30.6.2022. La OMISSIS -prima con nota dell’11.7.2022 ha presentato le richieste osservazioni ed ha chiesto la Regione Basilicata di concludere il procedimento in discorso; -e poi con il presente ricorso notificato l’11.4.2023 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e depositato il 12.4.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 12.8.2019, sollecitata con la nota dell’11.7.2022, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 di 275 giorni, della sospensione feriale dei termini processuali ed anche perché secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza. Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa. Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), con onere a carico della Regione inadempiente che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale. In base all’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti. La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della medesima L. n. 241/1990, secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.