Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Rti aggiudicatario della gara di appalto di Estar avente ad oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e dello stesso ente, ha respinto l'appello del secondo classificato.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "I punti centrali della controversia riguardano innanzitutto la possibilità che il servizio oggetto di gara potesse essere reso anche senza l’iscrizione del registro Agid cloud marketplace e poi che lo stesso dovesse essere realizzato esclusivamente in modalità cloud (cioè su un hardware remoto). 13. In proposito, va preliminarmente osservato che la procedura di gara in esame aveva ad oggetto l’acquisizione di un servizio di conservazione dati, con i relativi servizi di gestione e manutenzione, per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e per Estar, ente committente. Il servizio doveva garantire la conservazione di documentazione digitale tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie atte a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. In particolare, la conservazione dei documenti informatici, di quelli sanitari informatici ed dei documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati, nonché le aggregazioni documentali informatiche (fascicoli) con i metadati ad esse associati contenenti i riferimenti univocamente identificativi dei singoli documenti che costituivano le aggregazioni medesime, nel rispetto di quanto indicato per l’Amministrazione pubblica dall’articolo 67, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 e dall’ art. 44, comma 1bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale – di seguito CAD). 13.1. In sostanza, il soggetto che avrebbe erogato il servizio doveva impegnarsi a garantire la conservazione dei documenti trasferiti ed il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore per i sistemi di conservazione, assumendo la totale responsabilità sulla custodia dei dati a partire dal punto di prelievo all’interno delle aziende. 13.2. Le concrete modalità di effettuazione del servizio di conservazione dei dati non necessariamente dovevano far riferimento all’utilizzo di un cloud, potendo la stessa conservazione essere realizzata attraverso anche un server interno dedicato nelle diverse strutture. 13.3. L’ente appaltante ha poi richiesto ai partecipanti l’iscrizione al marketplace dei conservatori di Agid (l’indicazione al cloud marketplace, contenuta nel modello 10 riproduttivo dell’art. 7.1, lett.b, del disciplinare, è stato un refuso corretto da Estar con i chiarimenti del 26 maggio 2022. La stessa indicazione è stata quindi seguita da tutti i concorrenti che hanno inserito la data di iscrizione al marketplace dei conservatori e non al cloud marketplace). 14. Ciò premesso, deve ritenersi infondato il primo i motivo di censura relativo alla necessità dell’iscrizione nel registro Agid cloud marketplace, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità dello stesso motivo dedotta dall’ente appellato e dalle intimate (la ricorrente avrebbe fatto acquiescenza in quanto non avrebbe contestato in sede di gara le disposizioni relative al requisito del marketplace dei servizi di conservazione ed anzi avrebbe depositato il documento relativo alla stessa iscrizione senza produrre in sede di gara il requisito dell’iscrizione al cloud marketplace). 14.1. Come sopra evidenziato, l’oggetto di gara è il servizio di conservazione dati, senza che sia stato previsto nella lex specialis che lo stesso dovesse essere svolto attraverso sistemi cloud. Più nel dettaglio, il capitolato tecnico qualifica il servizio oggetto di gara come “insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti”. Nella sostanza, lo svolgimento di diverse attività rivolte alla conservazione dei dati. 14.2. D’altra parte, lo stesso bando di gara specifica che l’oggetto del servizio è “concepito in una ottica di outsourcing “chiavi in mano” e dovrà consentire la presa in carico e la gestione sia dello storico che dei nuovi documenti per tutto il periodo contrattualizzato o fino all’eventuale scarto, garantendone la conservazione a norma di immagini, documenti, dei fascicoli informatici e dei relativi metadati associati, e di quant’altro le Aziende riterranno necessario conservare in maniera Digitale” ed ancora che “Il servizio di archiviazione centralizzata dovrà essere realizzato presso Data Center del Fornitore, il quale dovrà fornire altresì il servizio di connettività tra il Data Center e le sorgenti documentali delle aziende sanitarie, la gestione e manutenzione degli apparati e del software dedicato al servizio” (cfr. 1.1 Obiettivi). 14.3. L’art. 3.1 del disciplinare chiarisce poi che “obiettivo della procedura è l’acquisizione di un servizio della conservazione e i relativi servizi di gestione e manutenzione, conforme alla normativa (“Servizio”), operativo su scala regionale, da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Toscana e ad ESTAR per la conservazione dei documenti informatici prodotti da ciascuna Azienda”. In sintesi, dunque, oggetto di gara è un servizio di conservazione a norma senza che sia prevista l’obbligatorietà di una infrastruttura cloud. 14.4. Quanto alle norme di rango più elevato, l’art. 34, comma 1 bis, del CAD (introdotto dal d.l. n. 76 del 2020) ha disposto che le Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno o affidando la stessa a soggetti esterni in possesso dei requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione individuati da apposite linee guida dell’Agid (linee guida pubblicate nella G.U. n. 259 del 29 ottobre 2020). Il successivo regolamento di Agid del 2021(determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021) ha indicato i requisiti generali, prevedendo, tra l’altro, cosa si dovesse intendere per cloud (cioè un insieme di infrastrutture remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e l’elaborazione). 14.5. Solo in relazione a tale ultima ipotesi (modalità cloud) si è posto nel capitolato (art.5) l’obbligo di iscrizione al “catalogo dei servizi cloud per la P.A. qualificati” previsto dalla circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018. Le Amministrazioni pubbliche sono infatti tenute a prevedere nei contratti aventi ad oggetto servizi cloud gli indicatori dei livelli di servizio (SLI) obbligatori pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la PA qualificati (secondo quanto previsto da ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale). 15. Nel contesto sopra delineato deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, indetta per l’affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici, in favore di un soggetto risultato in possesso del requisito di idoneità professionale della iscrizione al registro generale denominato marketplace dei conservatori, a nulla rilevando che lo stesso non sia iscritto anche allo specifico registro denominato cloud marketplace. 15.1. L’iscrizione al registro generale denominato marketplace dei conservatori costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, mentre l’iscrizione allo specifico registro denominato cloud marketplace è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intenda offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3 del 2018.16. Nel caso di specie, il servizio offerto dal RTI aggiudicatario si fonda su una struttura interna riservata ad Estar e alle aziende sanitarie toscane mediante l’uso di un hardware dedicato (cfr. offerta tecnicaaggiudicatario). Dunque, non un servizio in modalità cloud con infrastrutture potenzialmente utilizzabili anche da altri utenti, ma svolto con l’utilizzo di una piattaforma tecnologica fisicamente individuata. 16. Tuttavia, l’appellante, soprattutto nel secondo motivo di appello, sottolinea che le concrete modalità di effettuazione del servizio integrerebbero comunque un servizio erogato esclusivamente in modalità cloud mediante un sistema di conservazione denominato Scryba e un hardware dedicato in modalità Iaas (espressione riconducibile ad una categoria di servizi cloud), nonché una infrastruttura cloud multitenant condivisa tra i diversi utenti cui è destinato il servizio. 16.1. In realtà: il sistema di conservazione è di proprietà di.. e non è configurato come cloud, ma operante su un supporto fisico (cfr. punto 5.2 offerta); la modalità Iaas riguarda la gestione interna dell’hardware (cfr. pag. 78 dell’offerta) e non è a disposizione della stazione appaltante; l’infrastruttura proposta è dedicata e non condivide alcuna componente con altri clienti. 17. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata