Il Tar del Lazio ha respinto un ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di opere eseguite senza titolo abilitativo, dichiarando l’irricevibilità dello stesso perché tale provvedimento era stato notificato ai sensi dell’art. 140 cpc e parte ricorrente non lo aveva tempestivamente impugnato al Tar nei successivi 60 gg.
Il Tar si è così espresso: “risulta in atti che il messo notificatore del Comune ha notificato in data 27/10/2017 copia dell’atto in questione alla Sig.ra….e che, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha depositato “alla casa comunale copia dell’atto in busta” che ha provveduto a sigillare e sulla quale ha trascritto “il numero cronologico della notificazione e le generalità del destinatario”, con “affissione alla cassetta postale dell’abitazione del destinatario, di un avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata col numero cronologico della notificazione e le generalità del destinatario, non avendo rinvenuto, dopo ripetuti accertamenti, né il destinatario né le altre persone nominate all’art. 139 c.p.c.”;
Di tale deposito è stata inoltre data comunicazione alla destinataria con racc.a.r.. ed è stata dimostrata la correttezza dell’indirizzo di residenza al quale è stato notificato, peraltro, comprovata dal certificato storico del 29/01/2019 prodotto in giudizio”
Ritenuto, quindi, che alla luce della procedura seguita, la notifica ex art. 140 c.p.c. dell’ordinanza impugnata si è correttamente perfezionata e che, pertanto, l’odierno ricorso, notificato al Comune in data 17/12/2018, ossia oltre un anno dalla citata notifica, deve essere dichiarato irricevibile per tardività, non potendo valere in senso contrario il fatto che il medesimo atto sia stato oggetto di una seconda notifica alla sig.ra… al medesimo indirizzo di residenza…”
Tar Lazio. N. 2662/19