Il principio stabilito in tale sentenza è il seguente: “L’obbligo di Roma Capitale di provvedere espressamente in tempi certi sull’istanza presentata dal Consorzio trova fondamento, oltre che nella disciplina generale dell’art. 2 della l.n. 241/1990, nella specifica normativa degli artt. 21 e 22 della l.n. 136/1999 per cui “ l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da parte dell’ente che li ha adottati”, “l’approvazione … di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata dagli elaborati previsti” e “Qualora vi sia la necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti”.
“I medesimi articoli, ai commi 2 e 5, precisano, infine, che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni” e che “l’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della Giunta regionale il quale provvede nel termine di 15 giorni. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente”.
In sintesi, l’attività dell’Amministrazione avente ad oggetto l’istruttoria e la validazione urbanistica di una proposta pianificatoria non può protrarsi sine die solo perché l’atto finale presenta amplissimi margini di discrezionalità ed è ex lege demandato alla competenza deliberativa di un organo di indirizzo.
Il ricorso è, infatti, volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale rispetto all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso e realmente definitivo il procedimento pianificatorio inerente al PRINT ….”.
Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, oltre alle pertinenti deduzioni articolate dalla difesa del Consorzio ricorrente, con particolare riferimento all’omessa adozione da parte dell’ente del provvedimento di convalida delle opere pubbliche e individuazione di quelle ritenute strategiche e prioritarie che ha precluso, per stessa ammissione dell’amministrazione, anche l’adozione della determinazione di aggiornamento dell’assetto infrastrutturale e insediativo del programma, emerge un contegno essenzialmente soprassessorio tenuto dall’amministrazione comunale che nonostante il lungo tempo decorso dalla presentazione del programma definitivo non ha ancora adottato una determinazione conclusiva”.
Tar del Lazio n. 04682/2019