Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi (a difesa della seconda classificata), ha respinto l'appello dell'aggiudicataria di una gara di appalto per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del sistema informatico regionale pugliese.
Leggasi testualmente nella sentenza: "È pacifico che l’offerta economica dell’appellante principale non è risultata conforme alla prescrizione della lex specialis, in punto di fornitura del numero minimo di postazioni di tipo B richieste.
Omissis ha dunque offerto altro: si tratta di valutare se il diverso numero offertopossa considerarsi, in combinato con il contenuto dell’offerta tecnica e ai fini della corretta applicazione della lex specialis, equivalente o addirittura plusvalente rispetto a quanto non offerto.
È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il principio secondo cui “nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (VI Sezione, sentenza n. 1827/2016).
Già l’applicazione di tale principio generale ad una gara il cui capitolato tecnico espressamente suddivideva in otto distinte tipologie, aventi diverse caratteristiche, le postazioni-utente, conduce ad una valutazione di infungibilità delle postazioni offerte.
Nello specifico, tuttavia, questa Sezione, nella sentenza n. 6560/2019, ha già avuto modo di chiarire che il principio di equivalenza risulta “inapplicabile per consolidata giurisprudenza al mancato rispetto dei prescritti limiti quantitativi minimi”: il che è esattamente quanto ricorre nella fattispecie dedotta.
Il concetto di miglioria implica l’ammissibilità dell’offerta di un aliud pro alio che si sostanzi in un quid pluris rispetto a ciò che si sarebbe dovuto offrire e non si è offerto.
Se tale categoria è di non facile applicazione laddove la difformità è qualitativa, essa invero non può certamente trovare accoglimento in una fattispecie, quale quella dedotta, in cui la lex specialis prescriveva un’offerta a corpo, e la pretesa miglioria – a fronte di una difformità quantitativa (per difetto) dell’offerta - mirava.
La difformità quantitativa dell’offerta non attiene infatti ad un profilo formale, ma alla sostanza dell’offerta stessa.
In disparte il rilievo che la qualificazione in termini di miglioria (e, dunque, di plusvalenza) delle postazioni offerte rispetto a quelle richieste non è stata fatta in sede di offerta economica, ciò che appare dirimente è che le 41 postazioni aggiuntive (indicate nell’offerta tecnica) in realtà aggiuntive in senso proprio (e dunque migliorative) non erano, perché erano necessarie per raggiungere aliunde il numero minimo di postazioni, rispetto al contenuto – insufficiente - dell’offerta economica.
Alla luce delle superiori considerazioni è priva di rilievo la questione relativa al momento in cui sarebbero state offerte le 41 postazioni aggiuntive (se solo in sede di giustificazioni dell’anomalia dell’offerta, ovvero già nell’offerta tecnica, ancorché in quella sede non fossero state qualificate come “migliorie”).
Ciò che appare dirimente è l’avvenuta presentazione di un’offerta economica non conforme alla lex specialis, senza che tale difformità possa ritenersi surrogabile dall’asserita equivalenza delle diverse postazioni offerte.
Identica valutazione va fatta, evidentemente, per i robot (indicati in numero di 83 nell’offerta economica, e in numero di 94 nell’offerta tecnica), in realtà a compensare tale inferiorità numerica dell’offerta.
La difformità quantitativa dell’offerta non attiene infatti ad un profilo formale, ma alla sostanza dell’offerta stessa.
In disparte il rilievo che la qualificazione in termini di miglioria (e, dunque, di plusvalenza) delle postazioni offerte rispetto a quelle richieste non è stata fatta in sede di offerta economica, ciò che appare dirimente è che le 41 postazioni aggiuntive (indicate nell’offerta tecnica) in realtà aggiuntive in senso proprio (e dunque migliorative) non erano, perché erano necessarie per raggiungere aliunde il numero minimo di postazioni, rispetto al contenuto – insufficiente - dell’offerta economica.
Alla luce delle superiori considerazioni è priva di rilievo la questione relativa al momento in cui sarebbero state offerte le 41 postazioni aggiuntive (se solo in sede di giustificazioni dell’anomalia dell’offerta, ovvero già nell’offerta tecnica, ancorché in quella sede non fossero state qualificate come “migliorie”).
Ciò che appare dirimente è l’avvenuta presentazione di un’offerta economica non conforme alla lex specialis, senza che tale difformità possa ritenersi surrogabile dall’asserita equivalenza delle diverse postazioni offerte.
Identica valutazione va fatta, evidentemente, per i robot (indicati in numero di 83 nell’offerta economica, e in numero di 94 nell’offerta tecnica).
L’appello principale è pertanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata".