Il Tar Lazio ha accolto le tesi del Comune in merito alla necessità del permesso di costruire per le varianti ex 17, comma 1, lettera f), della L.R. n. 15/2008 che comportano una modifica dell'altezza, del prospetto e della sagoma rientrandosi nella fattispecie delle c.d. varianti essenziali disciplinate dal successivo comma 2 dell'art. 17, della L. R. n. 15/2008.
Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Non può invece essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il CTU con riguardo alla ritenuta irrilevanza dello spostamento dell’edificio n. 7, giacché la modifica dell’altezza dell’edificio, anche se inferiore al 10%, fa ex se venir meno il presupposto per poter definire la traslazione operata con riguardo a tale edificio, alla stregua di variante “non essenziale” ai sensi del comma 2 dell’art. 17 L.R. n. 15/2008.
Ed invero l’art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale citata prevede: “1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire;
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti”.
Ebbene dalla lettura della disposizione appena riportata, risulta evidente che l’essenzialità della variante prevista “nel comma 1, lettera f)” è derubricabile a variante non essenziale solo nell’ipotesi in cui siano rimaste inalterate tutte le altre condizioni (destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione), e ciò a prescindere dall’entità (in termini essenziali, ovvero non essenziali) di tali ulteriori modifiche.
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal CTU, non può quindi ritenersi realizzata la condizione prevista dal comma 2 sopra riportato, poiché sulla base delle stesse rilevazioni considerate al § 9.5. che precede, anche l’edificio n. 7 ha subito un aumento dell’altezza, e quindi della sagoma, ancorché non tale da integrare una variazione essenziale (in quanto inferiore al 10%). Tale aumento costituisce, dunque, elemento di per se stesso ostativo all’operatività della derubricazione a “non essenziale” della modifica della localizzazione del fabbricato n. 7, rilevante ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera f), della L.R. n. 15/2008.