Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive

Leggasi testualmente nella sentenza: "Alla abusività dell’opera consegue, secondo ormai pacifica giurisprudenza (CDS, Ad. Plen. n. 9 del 2017), l’adozione di un atto dovuto e a contenuto vincolato da parte della amministrazione, che ha l’obbligo di reprimere l’illecito, senza dover offrire altra motivazione che ecceda la descrizione dei luoghi, anche a fronte di fatti risalenti nel tempo. La natura vincolata dell’atto rende altresì inapplicabile l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata.

Da tali premesse viene l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso:

1-Parte ricorrente sostiene che nel corso di 40 anni il Comune avrebbe manifestato  con atti o tacitamente, il proprio assenso alla conduzione dell’impianto, persino consentendone il trasferimento dal centro storico all’attuale sito. Sarebbe perciò contraddittorio ordinarne ora la demolizione. Tuttavia, il solo atto menzionato da parte ricorrente è l’autorizzazione già citata, del quale si già è detto.

Ed è comunque dirimente osservare che la conformità o no di un’opera edilizia dipende esclusivamente dalla legge, ed è perciò sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione comunale, che non può pertanto superare l’abusività con condotte diverse dal rilascio del titolo abilitativo o sanante previsto indicato dall’ordinamento.

Quanto, poi, alla contestazione che solo con il T.U. sull’edilizia del 2001 sarebbe stato richiesto il permesso di costruire per le opere in oggetto, il Tribunale osserva che essa, anche se fondata, non varrebbe a superare l’ineludibile ostacolo costituito dal difetto di autorizzazione paesaggistica e di nulla osta sismico. In ogni caso, la esecuzione di un traliccio su base in cemento armato, quale piattaforma delle antenne, opera una trasformazione permanente del suolo, tale che la licenza edilizia sarebbe stata necessaria anche negli anni 70’ (la giurisprudenza amministrativa a quei tempi escludeva dalla necessità del titolo edilizio la sola installazione di antenne equiparabili a quelle casalinghe, CDS n. 594 del 1988, e comunque ancorate direttamente al suolo: CDS n. 642 del 1986).

2-Parte ricorrente sostiene che, in violazione di legge, i provvedimenti impugnati sarebbero una mera “riedizione di atti che hanno già determinato soccombenze giudiziarie” del Comune, ma non indica alcuno di tali provvedimenti. Sarebbe stato onere della parte esibire le sentenze definitive alle quali si è riferita, per eccepire la violazione del giudicato esterno. È chiaro, infatti, che al di là del presunto giudicato, l’argomento sarebbe del tutto privo di rilievo in causa. Inoltre, si è già osservato che il lungo tempo trascorso dai fatti non incide sulla legittimità dell’atto (CDS, Ad. Plen. cit.).

omissis

In conclusione il ricorso va rigettato".