Il Capo dello Stato, su ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di terreni, ha respinto, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, la domanda cautelare con cui si chiedeva l'annullamento della delibera della Giunta Comunale recante come oggetto “atto di indirizzo in merito a varianti adottate e mai approvate", nella quale si indicava ai propri funzionari “di esprimere indirizzo alla struttura e ai dirigenti compresi di non dare seguito agli atti eventualmente necessari a norma di legge per approvare le varianti indicate in premessa”.
Leggasi testualmente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha qui trasmesso la nota dell'11 agosto 2020 con in allegato il ricorso introduttivo, le controdeduzioni del Comune di Marino e copia conforme degli atti impugnati, con la quale ha richiesto il parere di questo Consiglio esclusivamente sulla domanda cautelare, limitandosi a riferire quanto segue: "In relazione al gravame in oggetto, si prende atto che la Società ricorrente ha proposto istanza dí sospensiva dei provvedimenti impugnati. In proposito la Scrivente osserva che, ad una prima sommaria valutazione, finalizzata all'emissione del richiesto provvedimento cautelare, l'ístanza non appare assistita dal prescritto requisito della probabile fondatezza dei motivi di ricorso del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, la parte ricorrente non adduce elementi probatori sfficienti, in merito alla gravità ed irreparabilità del danno. Ciò posto, la scrívente Direzione reputa che I'istanza cautelare proposta debba essere respínta e chiede a Codesto Consesso, il parere previsto .dall'art.3, commo 4, della Legge 21.7.2000, n. 205".
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, così si pronunciava: "Riguardo alla domanda cautelare, ad avviso del collegio non ricorrono nella fattispecie i presupposti per il suo accoglimento, considera la natura degli atti impugnati e l'esigenza di svolgere adeguati approfondimenti nella più appropriata sede di merito".
P.Q.M.
"Esprime il parere che la domanda cautelare debba essere respinta e riserva la pronuncia del parere definitivo - riservata ogni decisione in rito e nel merito all'esito del completamento dell'istruttoria ministeriale".